Scattato l’obbligo dell’obbligo di utilizzo del Pos , rimangono in essere alcuni dubbi circa gli effetti relativi ad un mancato adeguamento. L’assenza di sanzioni direttamente correlate rende infatti incerto l’orizzonte applicativo della misura disciplinare dall’art.15 comma4e5 dl179/2012 (decreto “crescita 2.0”). I soggetti privati che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazione di servizi anche professionali sono tenuti (come più volte ricordato) ad accettare pagamenti attraverso carte di debito per importi superiori ai 30 euro, secondo quanto stabilito dal Dm attuativo del 24 gennaio 2014 (Ministero dello Sviluppo economico). La decorrenza era stata stabilita in un primo momento con il Primo gennaio 2014, ma poi prorogata al 30 giugno con il Dl 150/2013 (milleproroghe). L’obbligo di accettare pagamenti anche tramite bancomat è quindi esclusivamente in capo ad imprese e professionisti, mentre gli acquirenti possono comunque richiedere di pagare in contanti somme superiori ai 30 euro ma entro la soglia fissata a 999,99 ai fini antiriciclaggio.
Alla violazione dell’adempimento non è tuttavia correlata l’applicazione di alcuna sanzione di natura amministrativa. A questo proposito si segnalano le posizioni del consiglio nazionale forense, con circolare 10 del 20 maggio 2014 e dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro con circolare 12 del 29 maggio 2014. La linea adottata è quella di ritenere l’adozione di un Pos come di un semplice onere e non di un obbligo giuridico e limitatamente in cui saranno i clienti stessi a richiederne l’uso. Secondo le circolari sopramenzionate, la normativa non stabilirebbe che tutti i professionisti debbano dotarsi di Pos né che tutti i pagamenti vadano effettuati con questa modalità. La volontà delle parti del contratto d’opera resterebbe infatti ancora il riferimento principale per l’individuazione delle forme di pagamento. Ad esempio potranno continuare ad essere ricevuti pagamenti tramite bonifici bancari o tramite assegni. Questa posizione è stata confermata dal Ministero dell’Economia e finanze in risposta all’interrogazione parlamentare 5-02936, ricordando come non risulti alcuna sanzione a carico dei professionisti che non siano dotati di Pos. Quando, tuttavia, il cliente richiede di effettuare comunque il pagamento tramite carta di debito si determinerebbe la fattispecie della mora del creditore ai sensi dell’art.1226 del codice civile, la quale non libera il debitore dall’obbligo. La mora del creditore esclude tuttavia che l’operatore possa richiedere interessi sui pagamenti da ricevere, obbligando peraltro a sopportare eventuali spese sostenute dal cliente per effettuare il pagamento negato con carta bancomat (per es. commissioni bancarie sostenute per prelievo allo sportello di altro Istituto rispetto a quello in cui si è correntisti oppure le spese per l’effettuazione di un bonifico). Questi costi potrebbero essere detratti dall’ammontare dovuto all credito che non abbia garantito il pagamento tramite Pos, perché mai attivato o per assenza di connessione telefonica.
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