Antiriciclaggio: L’obbligo del Pos (quinta parte)

La garanzia di tracciabilità dei pagamenti interessa anche gli assegni emessi o ricevuti per importi pari o superiori ai 1.000 euro .L’emissione può avvenire senza limiti se sul titolo è indicato il beneficiario ed è presente la clausola di non trasferibilità. Ciò vale anche per assegni circolari, vaglia postali e cambiari. Il rilascio di assegni in forma libera può essere tuttavia richiesto, per iscritto, all’intermediario pagando per ciascun modulo la somma di 1.50 euro a titolo di imposta di bollo.
Anche l’utilizzo dell’”assegno a me medesimo” ha cambiato regole: si può utilizzare questa formula solo se la controparte è un intermediario abilitato per versare o ritirare denaro. Viceversa, non è possibile girarlo a terzi. Quindi gli assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso ad una banca italiana o a Poste italiane.
L’emissione di assegni bancari e/o postali, circolari e di vaglia postali e cambiari oltre soglia senza clausola di trasferibilità determina l’applicazione di una sanzione che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito con l’assegno, con un minimo di 3.000 euro. Se gli importi trasferiti sono superiori 50.000 euro, la sanzione minima è aumentata di cinque volte e quindi dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000 euro.
La sanzione colpisce non solo l’autore dell’illecito. Sono infatti puniti sia il traente che emesso il titolo privo dei requisiti di legge sia il beneficiario della negoziazione.

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