I possibili riflessi negativi sulla pensione AGO INPS della “sospensione dell’attività lavorativa” di cui all’opzione aggiuntiva c) dell’art.3 dell’Accordo 28 giugno 2014 sulle ricadute del Piano 2018 del Gruppo UniCredit
Una delle previsioni più innovative contenute nell’Accordo sulle ricadute del Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit firmato lo scorso 28 giugno tra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e
le “Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito e UILCA”, è certamente la possibilità, contenuta nell’art.3, per il Personale con diritto al primo trattamento di pensione dopo il 1° gennaio 2016 ed aderente all’incentivazione all’esodo (di cui all’art.2), di poter esercitare volontariamente una delle tre opzioni aggiuntive.
Le tre opzioni aggiuntive volontarie consentiranno, nel corso degli ultimi 12 mesi di servizio, di ridurre o sospendere la propria prestazione lavorativa, con corresponsione – a copertura della mancata prestazione lavorativa – dell’assegno ordinario da parte del Fondo di Solidarietà di settore.
Al riguardo, ed in particolare, per quanto concerne l’opzione c): «sospensione dell’attività di lavoro per l’intero periodo» è fondamentale – per poter esercitare una scelta consapevole – essere a conoscenza delle previsioni contenute nella Legge di riforma pensionistica n.214 del 2011 (cd. Riforma Fornero) e del modo in cui le stesse interagiscono, dal punto di vista previdenziale AGO INPS, con la contribuzione del Fondo di Solidarietà di settore correlata ai periodi di sospensione lavorativa.
Tale aspetto interessa solo i Colleghi e le Colleghe aderenti all’incentivazione all’esodo di cui al citato accordo che matureranno entro il 31.12.2018 – quale primo requisito pensionistico – il diritto alla cosiddetta “pensione anticipata”, avendo a quella data un’età inferiore ai 62 anni.
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