Il Ddl sul rientro dei capitali/voluntary disclosure ha ottenuto il via libera dalle Commissioni parlamentari della Camera (Affari costituzionali, Bilancio, Lavoro e Politiche comunitarie) ed un parere favorevole, seppur condizionato, dal Ministero della Giustizia –che chiede interventi correttivi sull’auto-riciclaggio- ed attende ora il passaggio parlamentare.
Probabilmente già questa settimana, l’emendato AC 2247 ritornerà alla VI Commissione (Finanza) per l’inizio della discussione dei pareri pervenuti, terminata la quale (con un dibattito interno dai tempi non preventivabili) il Relatore incaricato trasmetterà i lavori alla Presidenza della Camera per la calendarizzazione per l’Aula.
E’ quindi un percorso di natura ordinaria ma con numerose variabili, cosa che non permette di stabilire a priori quando inizierà e durerà la fase di prima approvazione alla Camera .Seguirà la seconda lettura a Palazzo Madama (con possibilità di ritorno a Montecitorio) e quindi con una gestazione per la legge sul rientro dei capitali fino ad autunno inoltrato, ed un’operatività tra la fine del corrente anno e l’inizio del prossimo.
Sul testo inviato ad inizio estate alle Commissioni c’è un accordo di massima, ma il vero nodo resta quello sull’anti-riciclaggio. Dal punto di vista funzionale la permanenza del nuovo articolo 648bis del codice penale all’intero della voluntary disclosure è decisamente fondamentale perché senza il rischio della doppia incriminazione per l’evasore fiscale (che sposta all’estero e poi reimpiega in attività finanziarie il ”nero”) la norma rischia di restare inefficace. Infatti, nel progetto di legge 2247 chi attua la voluntary disclosure beneficia di una clausola di non punibilità per l’auto-riciclaggio, in forza del deciso invito al rientro che neutralizzerebbe la pena da due ad otto anni per i reati presupposto di origine fiscale.
La questione in essere è che l’auto-riciclaggio è stato codificato anche del Ddl sulla Criminalità economica approvato venerdì scorso dal Cdm, nell’ambito della riforma della Giustizia. A parte una leggera divergenza in questo testo –che però ha il merito di neutralizzare il rischio di incostituzionalità della norma, richiedendo un ulteriore vantaggio imprenditoriale o finanziario nella condotta di ripulitura- la questione è un’altra. Se l’auto-riciclaggio rimanesse incardinato del ddl di riforma della giustizia, e sganciato dal rientro dei capitali, la sua partenza scivolerebbe molto avanti nel tempo, depotenziando fin dall’inizio la portata della legge sul rientro dei capitali. D’altra parte vi è l’urgente necessità di gettito –potenzialmente di miliardi di euro- e la ferma volontà del Ministero dell’Economia e Finanza a mantenere integro il testo per evidenti ragioni di efficacia e funzionalità.
Tornando al tema tecnico, le modifiche alla formulazione del 648bis chieste dalla Commissione Giustizia sono rivolte a caratterizzare il reato esclusivamente sotto il profilo dell’ostacolo frapposto all’individuazione dei proventi illeciti da parte dell’autore del reato presupposto. Una formulazione ad imbuto, ma probabilmente l’unica per non rischiare l’incompatibilità della norma con gli standard di diritto dell’Ue per violazione del “ne bis in idem, cioè della doppia incriminazione per un unico reato.
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