Pur non essendo priva di osservazioni, la nuova norma sarà indubbiamente utile all’abbreviazione dei tempi dell’investigazione da parte degli organi di polizia ai fini del rintracciamento dell’origine delle somme o dei beni riciclati. Questo perché la prova della commissione di un reato è già fornita da un utilizzo improprio di somme comunque a disposizione e non supportate da quella giustificazione che evidentemente il possessore non riuscirà a produrre. Di seguito la catena dell’indagine porterà alla raccolta degli ulteriori indizi ed all’auspicata scoperta dei reati a monte. Questo meccanismo potrà essere replicato anche per gli altri reati e anche per il falso in bilancio, nel caso avvenga la sua reintroduzione come da programma governativo.
In questo contesto avranno un ruolo fondamentale i soggetti obbligati dal Dlgs. 231/07, cioè la Legge Antiriciclaggio. Infatti l’art.41 della stessa, obbliga gli Intermediari finanziari, i Professionisti, gli Uffici della Pubblica Amministrazione ed anche altri soggetti non finanziari a segnalare all’Uif (l’unità antiriciclaggio istituita presso Bankitalia) tutte le operazioni che si presentino “sospette” in relazione alla professione ed alla capacità patrimoniale di chi la compie. Con l’entrata in vigore dell’auto-riciclaggio il non segnalante potrebbe vedersi incriminato direttamente per riciclaggio, in quanto non segnalando l’operazione sospetta ottiene un beneficio (ad esempio, il denaro versato nella sua banca fa aumentare i volumi della raccolta) e quindi si potrebbe considerare egli stesso un riciclatore. Nella medesima ipotesi potrebbe trovarsi il commercialista che non si dovesse attenere alle norme tributarie nel compilare la dichiarazione dei redditi od il bilancio del cliente passabile di evasione fiscale. Questo rimane il punto da approfondire della nuova formulazione sull’auto-riciclaggio: il rapporto con i reati fiscali. E’ infatti chiara la finalità antievasione della norma, poiché i reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000 rientrano nella categoria dei reati presupposto di riciclaggio e, quindi, l’impiego di somme rinvenienti da risparmi fiscali fraudolenti porterà all’incriminazione per auto-riciclaggio. Sarà opportuno venga definito con maggior puntualità questo passaggio anche nella voluntary disclosure all’interno dello schema di decreto ancora all’esame del Parlamento dove l’applicazione delle norme antiriciclaggio sembrerebbero escluse.
TABELLA RIASSUNTIVA
- Il reato scatta quando chi ha commesso il delitto impiega il provento il provento per finalità proprie ed in modo diretto.
- Non solo il denaro ma anche beni od altre utilità provenienti dai reati.
- La pena è aumentata per chi svolge attività finanziarie o professionali. Amministratori, sindaci e liquidatori di società.
- Pena diminuita se il denaro od i beni utilizzati provengono da reati puniti con reclusione per un massimo di cinque anni.
- Prevista l’incriminazione di condotte che portino all’impiego di un risparmio di imposta.