Dal 30 giugno è entrato in vigore l’obbligo per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o servizi (anche professionali) di accettare pagamenti effettuati tramite carta di debito (bancomat).
Il Decreto Ministeriale attuativo dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero Economia e Finanze del 24 gennaio 2014 individua l’ambito oggettivo e soggettivo della disposizione coinvolgendo anche gli Enti Locali. Dal punto di vista oggettivo l’art.2, comma 1, del decreto prevede che l’obbligo si applichi a tutti i pagamenti disposti per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi, mentre dal punto di vista soggettivo il soggetto obbligato è, ai sensi dell’art.1 lettera D, l’esercente definito come il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento.
Tale definizione riconduce nella previsione della norma anche gli Enti Locali, quando questi ricevono pagamenti per prestazioni di servizi o acquisto di prodotti nell’ambito di proprie attività rilevanti ai fini Iva.
L’Ente Locale è imprenditore quando esercita un’attività che rientra nel campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 4 del Dpr 633/1972 che, nel definire il requisito soggettivo, recita: “Per l’esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commercial od agricole di cui agli articoli 2135 2 2195 del Codice civile”.
Di conseguenza l’Ente che soddisfa il requisito soggettivo ai fini Iva esercita attività imprenditoriale e, quindi, rientra tra i soggetti dell’art.1 lettera D, del Dm. 24 gennaio 2014. Ne deriva che anche gli Enti Locali, per quanto riguarda incassi superiori a 30 euro e relativi alle attività commerciali esercitate, dovranno dotare gli uffici che accettano i pagamenti relativi a tali attività (sportelli polivalenti o biblioteche, p.es.) della tecnologia necessaria per riscuotere pagamenti tramite carte di debito. Ricordiamo che la norma, come ribadito nella risposta all’interrogazione parlamentare n.5-02936, non prevede alcuna sanzione specifica in caso di mancato assolvimento dell’obbligo.
Più complesse e da approfondire le conseguenze dal punto di vista civilistico per i responsabili degli Enti, in quanto non accettare una forma di pagamento imposta dalla legge realizza la fattispecie della “mora del creditore”, ex art.1206 e seguenti del Codice civile, che prevede l’obbligo (a determinate condizioni) di rifondere le eventuali spese aggiuntive sopportate dal debitore per adempiere alla propria obbligazione.