L’accordo sottoscritto prevede giornate volontarie e obbligatorie secondo il seguente schema:
[callout]Volontarie:[/callout]Social Hour 2014 e 2015:
- min 2 max 7 mesi
- da richiedere 1 mese prima
- fruizione 1/9/2014 – 31/12/2015
- possibile rientro anticipato
- in casi particolari possibile allungamento sino a 12 mesi
Giornate di Solidarietà 2014- a blocchi di almeno 3 giornate consecutive
- min 3 max 10 giornate
- pianificazione 30/6 – 31/7
- fruizione 1/9 – 30/11
Giornate di Solidarietà 2015 – a blocchi di almeno 3 giornate consecutive
- min 3 max 20 giornate
- pianificazione 7/1 – 30/1
- fruizione 2/2 – 30/11
Giornate di Solidarietà 2014
- 2 giornate
- pianificazione 30/6 – 31/7
- fruizione 1/9 – 30/11
Giornate di Solidarietà 2015
- 2 giornate
- pianificazione 7/1 – 30/1
- fruizione 2/2 – 30/11
Il regolamento del Fondo di Solidarietà, che eroga circa il 60% della mancata retribuzione, prevede il riconoscimento di 1/360 della retribuzione lorda annua per ogni giornata di sospensione. Ciò comporta che le Giornate di Solidarietà vengano calcolate col principio della continuità dell’assenza e quindi il calcolo sarà – di fatto – basato sui giorni di calendario.
Esempi:
2 Giornate di Solidarietà dal venerdì al lunedì. Il fondo erogherà il contributo su una assenza di 4 giornate, inglobando anche il sabato e la domenica: la trattenuta sarà quindi calcolata per 4 giorni;
3 Giornate di Solidarietà contigue, dal lunedì al mercoledì (lunedì, martedì e mercoledì). Trattenuta e contributo vengono calcolati per le 3 giornate effettive;
2 Settimane di Solidarietà, dal lunedì al venerdì e dal lunedì al mercoledì successivi. Sono 8 giorni lavorativi più il sabato e la domenica che esauriscono così le 10 giornate volontarie. A queste si possono aggiungere le 2 giornate obbligatorie per completare le 2 settimane;
Giornate di Solidarietà fissate al rientro di un periodo di ferie. Ad esempio: il venerdì termina un periodo di ferie e i successivi lunedì, martedì e mercoledì sono giornate di solidarietà. Il conteggio prevede solamente le 3 effettive giornate di solidarietà; Giornate di Solidarietà fissate prima di un periodo di ferie. Ad esempio: mercoledì, giovedì e venerdì di solidarietà e il lunedì successivo parte un periodo di ferie. Vengono calcolate 3 giornate di sospensione.
Rimane sottinteso che in assenza di approvazione da parte del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà di quanto contenuto nell’accordo, non si darà corso all’utilizzo delle giornate di solidarietà. Il contributo calcolato dal fondo, come sopra descritto, prevede comunque dei massimali mensili:
- 1.153,00 Euro se il reddito mensile lordo è minore di 2.122,00 Euro
- 1.328,00 Euro se il reddito mensile lordo è compreso fra 2.122,00 e 3.354,00 Euro
- 1.678,00 Euro se il reddito mensile lordo è maggiore di 3.354,00 Euro
Questi massimali sono riferiti all’effettivo contributo erogato nel mese solare, corrispondente alle giornate fruite nel mese: pertanto è improbabile che vengano superati scaglionando su più mesi le giornate di fruizione volontaria. Al contrario, chi fruisse di tutti i 20 giorni nello stesso mese solare sicuramente limiterà il contributo del fondo al massimale relativo al proprio reddito, che potrebbe risultare anche inferiore al 60%.
Altre precisazioni:
Malattia: in caso ci si ammali durante le giornate di solidarietà, contrariamente a quanto accade quando si è in ferie non sarà possibile far scattare la malattia;
Maturazione ferie: soltanto se la fruizione delle giornate di solidarietà copre l’intero mese solare, si avrà la decurtazione di 1/12 delle ferie annuali spettanti;
Fruizione permessi ex legge 104: i 3 giorni di permesso mensili vengono decurtati in proporzione alle giornate di solidarietà fruite nel mese;
TFR: nessuna ricaduta, accantonamento pieno;
Contribuzione INPS e assistenza sanitaria: contribuzione piena, le giornate di solidarietà fruite non comporteranno nessun effetto;
Previdenza complementare: il contributo aziendale con base imponibile TFR sarà decurtato in proporzione alle giornate di solidarietà fruite;
VAP e Tredicesima: i giorni di solidarietà andranno a decurtare in proporzione VAP e tredicesima 2014 e 2015 da erogarsi negli anni successivi;
Part Time misti (con rientri pomeridiani): la trattenuta ed il contributo del fondo saranno calcolati in 1/360 del reddito annuo a prescindere dal fatto che la giornata di assenza preveda il rientro o meno.
Festività soppresse: l’utilizzo di Giornate di Solidarietà in coincidenza di tali ricorrenze comporta la diminuzione dei relativi permessi spettanti. Ricordiamo che tali festività ricorrono per: San Giuseppe (19 marzo), Ascensione (39° giorno dopo la domenica di Pasqua), Corpus Domini (60° giorno dopo la domenica di Pasqua), SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno – giornata festiva per la piazza di Roma) e Festa dell’Unità Nazionale (4 novembre). I permessi spettano se tali festività non cadono in sabato e domenica.
2014.07.07 Giornate di Solidarietà e Social Hour – Istruzioni per l’Uso