Missioni e trasferte, limite al denaro contante

Il limite nell’utilizzo del denaro contante nei trasferimenti per importi uguali o superiori ai mille euro, creano diversi problemi ai Datori di lavoro che sono obbligati a riscrivere le regole per gli stipendi e, a maggior ragione, per quanto riguarda le trasferte e le missioni. Per queste ultime tipologie di erogazioni, occorre interpretare l’art.12 del Decreto Salva Italia (Dl 201/11) che ha modificato l’art.49 del Dlgs 231/07 abbassando la soglia a 999,99 euro per i pagamenti in contanti. A maggior ragione questo vale anche per i pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Quindi va esplorato se la ragione economica sottostante all’operazione (rimborsi o anticipi di spese con regolari “pezze giustificative”) è o non è una ragione valida nel superare il divieto.
Il Ministero dell’Economia ha precisato che “il divieto generale posto dalla norma prescinde dalle ragioni lecite od illecite del trasferimento. Quindi il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita od illecita dell’operazione cui il trasferimento si riferisce”. Il Ministero ha poi confermato che “il trasferimento è vietato sia se l’importo sopra soglia è destinato al singolo lavoratore, sia se viene percepito da un unico soggetto capofila per poi essere ripartito tra altri, per valori inferiori alla soglia”.
Da ciò si deduce che un Datore di lavoro, per non infrangere il divieto, è tenuto a mettere a disposizione le somme in contante presso un Istituto bancario, il quale provvederà in seguito a versare l’importo direttamente al Dipendente. E’ infatti l’intervento di un Intermediario Finanziario nella transazione, che ne garantisce la sua tracciabilità.
Nel caso di pagamento in contanti di spese sostenute nel corso di missioni, e quindi di rimborsi, il limite dei mille euro è, in ogni caso, rilevante ai fini della singola operazione (missione) effettuata. Quindi non costituisce violazione il rimborso in contanti effettuato nei riguardi di un medesimo dipendente, anche nella stessa data, di diverse missioni, ognuna delle quali (documentata), di ammontare inferiore ai mille euro, ma che nel loro totale sono superiori alla soglia antiriciclaggio.
Gli anticipi di missione, quando l’erogazione supera i mille euro in contanti, devono necessariamente essere effettuati attraverso un Intermediario finanziario. Il Datore di lavoro deve quindi depositare presso un Istituto di Credito (con bonifico o con ordine dispositivo all’Intermediario) su un proprio conto corrente o direttamente su quello del beneficiario, le somme disposte a titolo di “anticipo di missione” (specificando a quale missione sono riferite le somme in oggetto).
Il Dipendente deve recarsi, prima di partire per la missione, presso l’Istituto per prelevare l’importo in contanti a lui destinato. Con questo procedimento operativo non si determina nessuna violazione del limite all’utilizzo del contante anche se gli importi in questione superassero la soglia dei mille euro.

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