Per il rilancio delle procedure di Voluntary Disclosure, il Governo starebbe lavorando ad un decreto legge da varare subito dopo le elezioni europee. Per superare lo stallo che si è determinato in questi mesi sull’avvio ufficiale dell’operazione di rientro dei capitali detenuti illegalmente all’estero, si pensa ad un provvedimento d’urgenza e non ad un disegno di legge che rischierebbe di restare bloccato o rallentato dai lavori parlamentari.
L’intervento dovrebbe essere costruito sul principio di “forfetizzazione del debito tributario”. In alternativa ad una ricostruzione analitica dei redditi prodotti dai conti esteri negli anni in cui è stata omessa la compilazione del quadro RW, si dovrebbe consentire al contribuente che volesse riportare nel nostro Paese il patrimonio di effettuare un calcolo sintetico.
Il punto di riferimento normativo potrebbe essere l’articolo 6 del Dl 167/90 relativa alla cd. “tassazione preventiva”. In pratica, per gli investimenti esteri di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all’estero, senza che risultino dichiarati i redditi effettivi “si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo di imposta”.
Il calcolo, basato sul tasso Bce, potrà essere fatto a ritroso a partire dall’anno d’imposta 2012 per cinque anni (sui conti aperti in Paesi white) oppure per otto anni (per i Paesi in black lista).
Il decreto legge che attingerà al testo del Dl 4/14 –convertito a fine marzo solo nelle parti estranee al rientro dei capitali- ed a quello depositato dalla Presidenza della Commissione Finanza della Camera, dovrebbe risolvere una serie di questioni cruciali legate alla responsabilità di terzi e dei Professionisti e quelli degli Enti non commerciali tenuti alla compilazione del quadro RW.
Tra le proposte per migliorare la legge sul rientro dei capitali, c’è la possibilità di prevedere una fase preliminare di contradditorio in forma anonima (no-name) tra il consulente e l’Agenzia, fase che non è stata applicata nemmeno nel periodo di lancio sperimentale, e all’epoca non ancora regolamentato, della Voluntary (dal luglio 2013).
C’è inoltre tutto il tema dello spettro delle attività da riemersione, che abbraccia tutto ciò che va dichiarato in RW, dai conti correnti ad azioni, obbligazioni, derivati, polizze, gioielli, immobili, opere d’arte e barche. La cd. Voluntary Disclosure nella prima e finora unica versione conosciuta, diminuisce le possibilità del contribuente che, se contestasse gli importi, perderebbe i benefici. La formula del forfait potrebbe, dunque, ridurre notevolmente il contenzioso.
Altro tema controverso è la copertura estesa ai reati di omesso versamento e di sottrazione fraudolenta alle imposte, oltre che ai reati societari prodromici (falso in bilancio) e al riciclaggio. Per incentivare il programma sulla Voluntary, inoltre, c’è un’ipotesi di inutilizzabilità a carico di terzi dei dati emersi dall’autodenuncia. Sempre nel penale, la copertura dovrebbe operare anche per i reati commessi in qualità di legale rappresentante di Società od Enti. Infine nella nuova Legge andrebbe specificata l’applicabilità del cumulo giuridico/continuazione agli atti di contestazione per violazioni del quadro RW riferite a più annualità d’imposta.
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