Il limite di 12.500 euro previsto dalla disciplina antiriciclaggio può essere superato anche attraverso una pluralità di operazioni singolarmente considerate al di sotto del tetto previsto. Lo ricorda la Corte di Cassazione con sentenza della Seconda sezione civile. La Cassazione conferma, in conformità con orientamenti già presi in passato, che il riferimento del limite (introdotto –lo ricordiamo- per scoraggiare le condotte di opacità economica) deve avere come riferimento l’intera operazione, anche quando il trasferimento si è realizzato attraverso il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito. Il frazionamento delle operazioni non testimonia di per sé stesso la legittimità di una operazione.
In questo senso , è l’interpretazione sposata dalla sentenza, è chiara anche la norma in discussione che vieta il trasferimento di contante “effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni (12.500 euro)” a meno ché non avvenga tramite intermediari abilitati.
Una misura che ha l’obbiettivo di impedire l’utilizzo con finalità di riciclaggio del sistema finanziario che porta la Cassazione a dover “ritenere che agli effetti considerati, l’indicato valore non debba essere riferito ai singoli atti posti in essere, ma debba essere valutato con riguardo all’insieme di tutti gli altri che risultino tra loro funzionalmente ed economicamente collegati per realizzare un’unica operazione di movimentazione di valuta o di titoli”.
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