Uno degli aspetti più problematici che di frequente si presenta ai Professionisti che devono assolvere gli obblighi antiriciclaggio è la ricerca del titolare effettivo delle prestazioni.
I Professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio devono eseguire l’”adeguata verifica” della clientela. La verifica consiste sostanzialmente nell’identificazione del cliente e della sua identità ovvero dell’eventuale titolare effettivo, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenute da fonte affidabile e indipendente.
La normativa antiriciclaggio definisce titolare effettivo:
Ne consegue che in presenza di Società, partecipate da altre Società, si tratta in buona sostanza di risalire la “catena” di possesso delle partecipazioni fino a quando sia presente un socio che abbia il 25% più uno delle partecipazioni.
E’ particolarmente significativa una risposta fornita su questo punto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze l’11 novembre 2013 al quale si chiedeva chi fosse il titolare effettivo di una Società con tre Soci: uno al 51%, uno al 30% e uno al 19%. IL MINISTERO HA CHIARITO CHE I TITOLARI EFFETTIVI SONO I DUE SOCI CON PIU’ DEL 25% E NON SOLO QUELLO DI MAGGIORANZA CHE POSSEDEVA IL 51%.
Il titolare effettivo deve essere individuato ed identificato con conservazione dei dati nel fascicolo del cliente senza obbligo di registrazione in Archivio Unico. Ciò fino a quando il Ministero della Giustizia, sentiti gli Ordino professionali, non adotterà le disposizioni applicative sulle modalità di registrazione per i Professionisti ed i Revisori contabili.
Occorre poi tener presente che il “titolare effettivo” non può essere individuato autonomamente dal Professionista.
E’ pertanto necessaria una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante della Società che fornisce al Professionista il documento d’identità del titolare effettivo e ne sottoscrive la veridicità.
L’impossibilità di identificare l’eventuale titolare effettivo comporta l’obbligo di intervenire o di non svolgere la prestazione richiesta. Tuttavia i Professionisti possono comunque effettuare, anche in questo caso, l’esame della posizione giuridica del cliente o i compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a questo procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare od evitare un procedimento.