Nell’ambito del più generale contrasto all’evasione fiscale, negli ultimi anni hanno acquisito notevole rilievo le misure volte a reprimere quella di tipo internazionale, come evidenziano i recenti provvedimenti in materia di “volutary disclosure e di monitoraggio fiscale”. In quest’ultimo contesto si stringe ulteriormente il legame che da tempo caratterizza la disciplina fiscale e e quella sull’Antiriciclaggio, come emerge con chiarezza degli elementi di innovazione che caratterizzano la nuova formula del Dl 167/90, strettamente correlata alla normativa Antiriciclaggio.
Questa impostazione persegue un duplice intento. In primo luogo, in base all’art.1 primo comma, si è inteso semplificare gli adempimenti degli Intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria tenuti alla segnalazione delle operazioni oggetto di monitoraggio, identificando queste ultime con quelle già oggetto di registrazione nell’archivio unico informatico -Aui- (articolo 36 del Dlgs.231/07). In secondo luogo, estendendo gli obblighi di dichiarazione, previsti dall’art.4 dello stesso Dl 167/90, ai titolari effettivi dell’investimento detenuto all’estero, si è così ampliato il perimetro informativo di cui il Fisco potrà disporre.
E’ in tale ottica che devono essere lette le precisazioni che la circolare 38/13 dedica a quest’ultimo aspetto, introducendo una serie di deroghe al generale richiamo della nozione di titolare effettivo contenuta nell’art.1, secondo comma, lettera u, del Decreto Antiriciclaggio e nell’art. 2 del relativo allegato tecnico.
L’importanza di simili disallineamenti ai fini della corretta attuazione degli obblighi dichiarativi induce a prestare attenzione e ad individuare con precisione tali differenze. Se, in particolare, nel Decreto Antiriciclaggio il titolare effettivo è sempre una persona fisica, ai fini del monitoraggio fiscale tale qualifica può essere assunta anche da soggetti diversi. La circolare 38/13 prevede infatti che lo status di “titolare effettivo” è riferibile anche ad altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è cioè agli Enti non commerciali ed alle Società semplici ed equiparate, residenti in Italia.
L’ulteriore significativa deroga rispetto al Dlgs.231/07 attiene alla determinazione della quota di possesso rilevante ai fini del superamento del 25% oltre il quale è operativa la presunzione assoluta di titolarità effettiva. Nell’ambito della normativa Antiriciclaggio, infatti, il Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica specifica che, nell’ipotesi in cui più soggetti -non persone fisiche- controllino una partecipazione al capitale della Società-Cliente o una percentuale dei diritti di voto nella Società superiore al 25%, questo criterio di individuazione del “ titolare effettivo” del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. In sede di monitoraggio fiscale, invece, in caso di catene societarie la richiamata soglia percentuale di partecipazione deve essere determinata tenendo conto dell’effetto demoltiplicatore relativo alla partecipazione indiretta.
L’ultima peculiarità derivante dai chiarimenti dell’Agenzia riguarda la rilevanza dei soggetti legati da vincoli familiari ai fini della determinazione della titolarità effettiva. La circolare n.38/13 in proposito prevede che, ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerato “titolare effettivo” di Società e di altre entità giuridiche, si devono computare anche le partecipazione imputate ai familiari, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. In ambito Antiriciclaggio, invece, il vincolo familiare rileva solo ove sottenda ad una situazione di “controllo in altro modo sulla direzione dell’Entità giuridica (art.2, primo comma, lettera a, n.2 dell’allegato tecnico al Dlgs 231/07). E’ il caso, ad esempio, in cui, sebbene la compagine societaria sia equamente composta da cinque appartenenti alla medesima famiglia e, quindi, nessuno possa detenere più del 25% delle quote, la concreta direzione della Società stessa sia inequivocabilmente riconducibile ad uno soltanto di essi, proprio in virtù della posizione rivestita nel contesto familiare.