PERMESSI RETRIBUITI DERIVANTI DA NORME DI LEGGE
Permessi per eventi e cause particolari:
I lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni (non sono considerati i festivi e giorni non lavorativi) all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche se legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica. In caso di decesso alcuni Contratti Nazionali di Lavoro hanno elevato a cinque i giorni di permesso per decesso e li hanno estesi anche ai parenti affini.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dall’insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. In alternativa ai tre giorni , nei casi di documentata infermità, i lavoratori possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori ai tre giorni, compresa la riduzione dell’orario di lavoro. Tali permessi sono cumulabili con quelli previsti dalla legge 104/90. Per individuare la grave infermità si fa riferimento al Decreto Ministeriale 278/2000, vedi congedi per gravi motivi famigliari.
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