Il Decreto legge sul rientro dei capitali dall’estero impone una riflessione (come visto anche nell’ultima comunicazione) sul rapporto tra la procedura di collaborazione volontaria e la normativa antiriciclaggio. A prescindere dall’applicazione del nuovo reato di autoriciclaggio –tenuto in stand-by dal Governo- già ora la normativa sulle “segnalazioni” contiene una notazione più ampia del tradizionale reato di riciclaggio, che ha ormai ricompreso anche eventuali profitti derivanti da risparmio illecito di imposte.
La Cassazione recentemente stabilito che il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 Dlgs 74/2000) è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio su tributi dovuti (Sezioni Unite 18374/2013). Pertanto i Professionisti e gli Intermediari, ma primi fra tutti i contribuenti, che intendono intraprendere la “voluntary disclosure” dovranno porsi il problema della segnalazione di operazione sospetta.
I Professionisti (ed in particolare gli Avvocati) sono già da tempo alle prese con il delicato rapporto tra gli obblighi antiriciclaggio ed il diritto alla difesa garantito dalla Costituzione. Sia la giurisprudenza europea sia quella nazionale proteggono il diritto di difesa sancendo che non può essere violato in alcun modo. Pertanto in un’attività di assistenza alla procedura di collaborazione volontaria, il Professionista dovrà effettuare l’adeguata verifica del Cliente, ma non procedere alla segnalazione di operazione sospetta in virtù dell’art.6 CEDU e dell’esimente dell’art.12 del Dlgs.231/07 che prevede l’esenzione per le informazioni ricevute da un cliente o ottenere riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa (o di rappresentanza del medesimo) in un procedimento giudiziario –od in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare od evitare un procedimento- ove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento. L’esenzione non opera quando i Professionisti invece partecipano, concorrono o sono ispiratori di operazioni finanziarie (Corte Europea Vsez. 6 dicembre 2012 ric.12323/11). Pertanto i Professionisti che nell’immediato passato hanno prestato consulenza e pianificazione fiscale aggressiva non erano e non saranno esentati da responsabilità.
Conclusione diversa, per mancanza di una norma di garanzia generale, è invece per gli Intermediari, i quali sarebbero obbligati ad una segnalazione di operazione sospetta qualora fossero in qualche modo coinvolti con il rientro.
La procedura di “voluntary” già prevede un’autodenuncia all’Ucifi e lo stesso ufficio dovrà comunicare all’Autorità giudiziaria il corretto completamento della procedura. Pertanto anche la Magistratura sarà informata dell’operazione, pur se ai soli fini dell’archiviazione del procedimento. Quindi una segnalazione di operazione sospetta sarebbe del tutto priva di rilevanza in quanto sarebbe stata già portata al vaglio degli uffici competenti. Se si vorrà evitare l’intasamento di segnalazioni inutili, sarà necessario un chiarimento dell’Uif, che potrà indicare agli Intermediari i comportamenti ovvero le esenzioni in caso di segnalazione derivante da collaborazione volontaria.
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