Antiriciclaggio: Rientro dei capitali e riciclaggio

E’ apparso sul quotidiano Il Sole 24Ore un utile articolo sugli effetti che il decreto legge (appena consegnato alla Camera per la conversione in legge) riguardante il rientro dei capitali dall’estero (la cosiddetta Voluntary disclosure) potrebbe sortire. Pubblichiamo una estesa sintesi allo scopo di fornire una voce in più al dibattito in corso sulla materia, al netto delle opinioni che l’Ufficio Antiriciclaggio ha maturato sulla materia.

Disclosure or not disclosure? Sotto il profilo penale, che qui interessa, il perfezionamento della procedura di collaborazione comporta l’esclusione della punibilità per i delitti di infedele e omessa dichiarazione (art. 4 e 5 del Dlgs 74/2000) e la riduzione fino alla metà delle pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Ma non sarà che il contribuente, al di là dell’esonero da responsabilità per i due reati tributari minori sopra indicati, rischi (con la richiesta di emersione) di autodenunciarsi per eventuali altri e più gravi reati? Pensiamo, ad esempio) a disponibilità finanziarie che dovessero risultare provento del delitto tributario di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte o di reati comuni, quale corruzione, truffa o appropriazione indebita aggravate. Senza contare che la collaborazione volontaria di un soggetto può far emergere violazioni penali a carico di altri (come gli eventuali concorrenti nel reato tributario del contribuente), i quali non potrebbero beneficiare degli effetti premiali della procedura. In particolare, sulla voluntary disclosure incombe, poi, l’ombra ancora più pesante del RICICLAGGIO. Non già, ovviamente, a carico del dichiarante (autore della violazione penale tributaria, visto che l’autoriciclaggio non è ancora previsto come reato), bensì per eventuali soggetti terzi (ad esempio, professionisti o familiari), i quali abbiano compiute operazioni di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità, ovvero le abbiano impiegate in attività economiche o finanziarie, con la consapevolezza della loro provenienza delittuosa. Infatti, diversamente da quanto era previsto nello scudo fiscale del 2009, nel provvedimento attuale non soltanto non ricorre alcuna clausola di inutilizzabilità dei dati forniti dal contribuente a sfavore dello stesso, ma neppure è contemplato alcun esonero dall’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’art. 41 del Dlgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio. Oltre a ciò, va menzionato il fatto che potrebbe ipotizzarsi che il rientro di capitali ritenuti di origine delittuosa, attuato avvalendosi dello scudo fiscale, possa costituire esso stesso un atto di riciclaggio.
Ad ampliare l’area di possibile responsabilità , sia per il contribuente che per i professionisti che lo assistono nella procedura di emersione contribuisce l’introduzione della nuova fattispecie criminosa di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero (sanzionata con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) , configurabile nei confronti di chiunque esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto od in parte, ovvero non fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

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