Da tale esame potrebbero emergere situazioni penalmente rilevanti che integrano l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta (art.41 Dlgs 231/2007). Peraltro, in base a tale decreto (art.12) l’obbligo di segnalazione non opera per le informazioni che i professionisti ricevono nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare od evitare un procedimento (a prescindere che le informazioni siano state ricevute prima, durante o dopo il procedimento stesso).
Ne consegue che, salvo voler far rientrare l’ipotesi in esame in una ipotetica assistenza per evitare un procedimento, non vi pare essere dubbi sull’obbligo di segnalazione sospetta. Né pare possibile ritenere non sussistente tale obbligo alla luce della previsione contenta del Dl 4/2014 secondo cui l’agenzia delle Entrate comunica all’Autorità giudiziaria la conclusione della procedura di rientro.
In ogni caso, anche ritenendo esclusa la segnalazione per questi casi in virtù della comunicazione all’Autorità giudiziaria, resterebbe l’obbligo per quei contribuenti i quali, ricevuta la consulenza, decidono poi di non avvalersi della collaborazione volontaria. Una modifica normativa che risolva la questione appare necessaria per non lasciare i Professionisti e gli Intermediari finanziari in situazioni complesse verso i propri clienti.