Antiriciclaggio: rientro di capitali e segnalazioni

By: GEORGE TOWN CRAFTS – All Rights Reserved
I casi di assistenza e consulenza sul rientro dei capitali sono a rischio di “segnalazione di operazioni sospette”. E’ quanto emerge dall’art. 1 del Dl 4/2014 e dalla recente circolare da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze datata 31 gennaio. A differenza del passato scudo fiscale, infatti, non si prevedono cause di esclusione di segnalazioni di operazione sospette da parte dei soggetti preposti agli adempimenti antiriciclaggio, tra cui i Professionisti e gli Intermediari Finanziari. Inoltre secondo la circolare Mef, per la collaborazione volontaria, restano immutati gli obblighi di verifica della clientela, delle registrazioni e delle segnalazioni di possibili operazioni sospette. Verosimilmente, i Professionisti e gli Intermediari, per valutare e quantificare il costo dell’operazione (imposte, sanzioni, reati…) dei propri clienti, dovranno approfondire nel dettaglio gli atti ed i documenti che il contribuente produrrà con l’istanza all’Agenzia delle Entrate.
Da tale esame potrebbero emergere situazioni penalmente rilevanti che integrano l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta (art.41 Dlgs 231/2007). Peraltro, in base a tale decreto (art.12) l’obbligo di segnalazione non opera per le informazioni che i professionisti ricevono nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare od evitare un procedimento (a prescindere che le informazioni siano state ricevute prima, durante o dopo il procedimento stesso).

Ne consegue che, salvo voler far rientrare l’ipotesi in esame in una ipotetica assistenza per evitare un procedimento, non vi pare essere dubbi sull’obbligo di segnalazione sospetta. Né pare possibile ritenere non sussistente tale obbligo alla luce della previsione contenta del Dl 4/2014 secondo cui l’agenzia delle Entrate comunica all’Autorità giudiziaria la conclusione della procedura di rientro.

In ogni caso, anche ritenendo esclusa la segnalazione per questi casi in virtù della comunicazione all’Autorità giudiziaria, resterebbe l’obbligo per quei contribuenti i quali, ricevuta la consulenza, decidono poi di non avvalersi della collaborazione volontaria. Una modifica normativa che risolva la questione appare necessaria per non lasciare i Professionisti e gli Intermediari finanziari in situazioni complesse verso i propri clienti.

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