I trust all’attenzione dell’Unità di Informazione Finanziaria. L’ultimo provvedimento della Uif in materia di contrasto al riciclaggio riguarda l’operatività connessa all’anomalo utilizzo di questo particolare istituto , non espressamente previsto dall’ordinamento interno ma riconosciuto nel nostro Paese grazie alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985.
Con l’istituzione di un trust, il proprietario di alcuni beni (disponente) li conferisce ad un fondo (trust) gestito da un soggetto terzo (trustee), che li amministra o in favore di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno scopo predeterminato. I beni in trust non fanno parte né del patrimonio del trustee né del patrimonio del disponente, assicurando separazione patrimoniale. Il trustee ha potere dispositivo ed amministrativo sui beni ed ha obblighi di rendicontazione. Gli scopi per i quali si può ricorrere alla figura giuridica del trust possono essere vari: dal perseguimento di finalità successorie al garantire i beni conferiti da future pretese creditorie.
Per la propria struttura giuridica, il trust si presta ad essere utilizzato anche per finalità illecite. Proprio per questo il Gafi – Gruppo di azione finanziaria internazionale- ha sottolineato l’importanza di rafforzare standard di trasparenza dei trust, con particolare attenzione agli obblighi di acquisizione e conservazione di informazioni complete ad aggiornate sui titolari effettivi degli stessi. Non è un caso, che anche il provvedimento di Bankitalia del 3 aprile 2013 (recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica) rechi disposizioni ad hoc in tema di identificazione e verifica dei beneficial ownwer nei trust, disponendo che i titolari effettivi vadano individuati nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio del trust o nelle persone nel cui interesse principale è istituito il trust.
Sia il Gafi che il nuovo provvedimento di Bankitalia richiedono ai destinatari delle norme antiriciclaggio di porre particolare attenzione alle concrete finalità perseguite dalle parti con l’istituzione del trust, e di valutare attentamente l’identità dei beneficiari e dei trustee. Risulta di fondamentale importanza l’acquisizione da parte dei destinatari dell’atto istitutivo del trust, perché da questo si può rilevare e valutare un possibile utilizzo distorto dell’istituto. Per esempio, l’Autorità richiama l’attenzione sul cumulo in capo al medesimo soggetto di più ruoli (disponente, trustee e beneficiario). Proprio in ragione degli eventuali rischi sottesi all’utilizzo del menzionato istituto, l’Uif ha pubblicato appositi indicatori di anomalia che possano supportare gli operatori nell’attività di monitoraggio e valutazione dei trust e dei soggetti ad essi collegati. Come per la generalità degli indicatori sin qui emanati, si precisa come non sia richiesta la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori per attivare la procedura di segnalazione di operazioni sospette, così come possa anche non bastare il riscontro di un solo indicatore per l’inoltro di una segnalazione.
Ecco ora alcuni degli indicatori di anomalia suggeriti dall’Autorità di Vigilanza, e che potrebbero essere posti a supporto di una segnalazione:
A) – istituzione di trust da parte di soggetti che risultino versare in una situazione di difficoltà finanziaria o gravati da ingenti debiti tributari.
B) La presenza nel trust di soggetti che siano sottoposti ad indagini.
C) Il conferimento dell’incarico di trustee a soggetti che non abbiano caratteristiche tali da consentirgli di svolgere una complessa attività di gestione.
D) La reticenza del trustee nel rilasciare informazioni e documentazione inerenti al trust stesso.
E) L’istituzione del trust e la ravvicinata e radicale modifica dell’atto istitutivo medesimo.
F) La collocazione del trust al vertice di una complessa catena partecipativa.
G) L’istituzione del trust in Paesi o territori individuati come ad elevato rischio di riciclaggio.
H) La presenza nell’atto istitutivo di clausole che subordinano l’attività del trustee al consenso dei disponenti o dei beneficiari, che impongano l’obbligo di rendicontazione del trustee nei confronti del solo disponente o che non risultino comprensibili al disponente per la loro particolare complessità.
I) L’attività di gestione del trustee che non risulti coerente con gli scopi che il trust dovrebbe perseguire in base all’atto costitutivo ovvero alle operazioni di gestione effettuate con la sistematica presenza del disponente o dei beneficiari.
Come sempre accade, l’Autorità concede una certa discrezionalità ai destinatari nella valutazione delle fattispecie concrete.
Was this article helpful?
YesNo