Antiriciclaggio in breve(2)

Si possono fare acquisti in contante con banconote da 500 euro anche per fare investimenti in oro fisico?
Come è noto, per adeguare le disposizioni (adottate in ambito comunitario) riguardanti la prevenzione dell’utilizzo del “sistema finanziario” a scopo di riciclaggio, il decreto legge n.201/2011 ha abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, riducendola da 2.500 a 999,99 euro.
Tenuto conto che gli operatori professionali in oro sono assoggettati agli obblighi in tema di segnalazioni delle operazioni sospette (Dlgs 231/2007), i tagli da 500 euro sono accettati per pagamenti in contanti per acquisti inferiori a mille euro fino a nuove disposizioni di legge.
In proposito (e per completezza) va ricordato, in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio ( 500 e 200 euro), indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda l’utilizzo anche di altri tagli, vanno effettuati speciali approfondimenti anche con il cliente. In pratica, gli intermediari ai fini delle disposizioni in materia di antiriciclaggio sono tenuti a fare gli opportuni accertamenti qualora ci siano operazioni che possono rivelarsi sospette.

Ratificato il patto con San Marino.
Un altro passo avanti nel rafforzamento della collaborazione con San Marino e Lussemburgo sul fronte della lotta all’evasione fiscale. Oltre ad un copioso pacchetto di direttive il Consiglio dei Ministri ha approvato infatti due disegni di legge ad hoc. Il primo per la ratifica dell’accordo con la Repubblica di San Marino (in materia di collaborazione finanziaria) firmato il 26 novembre 2009. Il secondo relativo al “protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere recanti modifiche alla Convenzione fra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e a prevenire la frode e l’evasione fiscale”, atti firmati il 21 giugno 2012. Per quanto riguarda l’accordo con San Marino, esso prevede il potenziamento dello scambio di informazioni fiscali adeguandolo ai più recenti standard Ocse in materia. Il protocollo ha anche rivisto la tassazione in materia di redditi da capitale nonché il trattamento riservato a canoni e royaltes.
Viene fissato il principio generale della loro “definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente” e vengono fissate aliquote differenziate a titolo di ritenuta alla fonte.
Quanto al Lussemburgo, esso accetterà di condividere le informazioni bancarie con i propri vicini, a partire dal prossimo anno.

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