Riportiamo, di seguito, con riferimento all’anno 2014, le attuali previsioni dei contratti nazionali in materia di permessi retribuiti ed orari ridotti relativi a: festività soppresse, feste civili cadenti di domenica, giornate semifestive e giorni festivi infrasettimanali.
PERMESSI per EX FESTIVITA’(art.56 CCNL ABI 19.01.2012; art.16 CCNL ABI 10.01.2008)
Per l’anno 2014, i permessi retribuiti relativi alle “ex festività” sono quattro. Infatti, le cinque festività soppresse cadono nelle seguenti giornate:
di mercoledì, San Giuseppe, il 19 marzo;
di giovedì, l’Ascensione, che cade il 29 maggio (39° giorno dopo la domenica di Pasqua);
di giovedì, il Corpus Domini, che cade il 19 giugno (60° giorno dopo la domenica di Pasqua);
di domenica, SS. Apostoli Pietro e Paolo, il 29 giugno (giornata festiva per la piazza di Roma);
di martedì, la Festa dell’Unità Nazionale, il 4 novembre.
Quest’anno. pertanto, le festività soppresse coincidenti con giornate in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria sono, per tutte le piazze di lavoro, anche in quella di Roma, quattro: il 19 marzo, il 29 maggio, il 19 giugno e il 4 novembre.
Le norme contrattuali prevedono che tali giornate di permesso possano essere utilizzate – anche in maniera frazionata– nel periodo dal 16 gennaio 2014 al 14 dicembre 2014. Tali permessi vanno richiesti con congruo preavviso e possono essere fruiti anche in aggiunta ai periodi di ferie (in tal caso vanno segnalati in sede di predisposizione dei piani ferie).
Il presupposto per fruire di tali permessi è di avere diritto all’intero trattamento economico nelle quattro giornate di ex festività (quindi, non bisogna essere assenti per aspettativa, per permesso non retribuito o altra motivazione che non dia luogo al diritto all’intera retribuzione).
N.B. Ricordiamo che i Quadri Direttivi ed i Dirigenti, rispetto alle ex-festività del 2014, devono tenere conto di quanto previsto in materia di alimentazione del F.O.C. “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito”dal 4° comma dell’art.31 del CCNL 19.01.2012 nonché dall’art.16 del CCNL 10.01.2008 (modificato dall’Accordo di rinnovo 29.02.2012). In tal senso, rispetto alle spettanze 2014 sarà loro defalcata una giornata di ex festività.
FESTIVITA’ CIVILI(art.54 CCNL ABI 19.01.2012; art.15 CCNL ABI 10.01.2008)
Le norme contrattuali prevedono che, nel caso di coincidenza delle festività civili (25 aprile, Festa della Liberazione; 1°maggio, Festa del Lavoro; 2 giugno, Festa della Repubblica) con la giornata di domenica, venga riconosciuta a ciascun Lavoratore/Lavoratrice una giornata di permesso retribuito.
Nel 2014, nessuna delle citate ricorrenze coincide con la domenica per cui le previsioni di cui al 4° comma del richiamato art.54 del CCNL 19 .01.2012 non trovano applicazione.
SEMIFESTIVITA’(art.54 CCNL ABI 19.01.2012; art.15 CCNL ABI 10.01.2008)
Nel corso del 2014 i giorni considerati «semifestivi» vengono a cadere nelle seguenti giornate:
19 aprile (sabato), vigilia di Pasqua;
ricorrenza del Santo Patrono (a seconda della piazza; per la città di Verona, il 21 maggio – mercoledì – San Zeno);
14 agosto (giovedì), vigilia di Ferragosto;
24 dicembre (mercoledì), vigilia di Natale;
31 dicembre (mercoledì), vigilia di Capodanno.
Pertanto, le previsioni contrattuali stabilite per tali giornate (vedi art.107, commi 6 e 7, CCNL ABI 19.01.2012) saranno riconosciute per tutto il Personale ad orario normale nei giorni 14.08.2014, 24.12.2014 e 31.12.2014 e, per coloro i quali il normale orario di lavoro preveda la prestazione nella giornata di sabato, anche per il giorno 19.04.2014.
Ovviamente, per i Lavoratori/Lavoratrici delle diverse piazze d’Italia (esclusa Roma ove tale giornata è comunque festiva) in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada – nel corso dell’anno 2014 – in giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì, restano valide le previsioni contrattuali per i giorni semifestivi:
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per il Personale a tempo pieno (con l’eccezione di quello di custodia e addetto alla guardiania diurna e notturna) l’orario di lavoro non può superare le 5 ore e l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti;
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per il Personale a part-time l’orario d’uscita viene anticipato rispetto a quanto previsto dal contratto individuale, calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del Personale a tempo pieno (2/3). Quindi, ad esempio:
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Lavoratrice a P/T a 25 ore settimanali (5 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 3 ore e 20 minuti;
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Lavoratrice a P/T a 20 ore settimanali (4 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 2 ore e 14 minuti.
GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI(art.107, comma 5, CCNL ABI 19.01.2012)
Nel 2014 sono giorni festivi infrasettimanali le seguenti giornate:
01 gennaio (mercoledì), Capodanno;
06 gennaio (lunedì), Epifania;
21 aprile (lunedì), Lunedì dell’Angelo;
25 aprile (venerdì), Anniversario della Liberazione;
01 maggio (giovedì), Festa del Lavoro;
02 giugno (lunedì), Festa della Repubblica;
15 agosto (venerdì), Ferragosto – Assunzione;
01 novembre (sabato), Tutti i Santi;
08 dicembre (lunedì), Immacolata Concezione;
25 dicembre (giovedì), Natale;
26 dicembre (venerdì), Santo Stefano.
Il 29 giugno (SS. Apostoli Pietro e Paolo – festivo solo per la sola piazza di Roma) cade di domenica.
Le norme contrattuali stabiliscono che, in caso di prestazioni lavorative in giorni festivi infrasettimanali, il Lavoratore/Lavoratrice appartenente alle Aree Professionali (1°, 2° e 3°) può chiedere di fruire, compati-bilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso giornaliero calcolato sulla base della paga oraria maggiorata del 30% (+65% per lo straordinario notturno nelle festività infrasettimanali).
La Segreteria FISAC-CGIL di Verona