In allegato vi rimettiamo il testo dell’accordo separato sulle esternalizzazioni del 21/12/2013.
Nelle prossime assemblee dettaglieremo al meglio tutti i contenuti del documento e i motivi che ci hanno portato a non firmare questa intesa, qui sintetizziamo alcuni concetti e anticipiamo alcune considerazioni.
Nonostante la nostra assoluta contrarietà alle esternalizzazioni, la nostra partecipazione alla trattativa rispondeva all’esigenza di contrattare con l’Azienda le migliori tutele e garanzie per i 1066 Lavoratori interessati.
Sulla parte relativa al passaggio economico e normativo da BMPS a Fruendo srl:
- abbiamo contribuito fattivamente affinché tutte le previsioni attualmente in essere in Banca fossero riconosciute anche nella nuova società;
- abbiamo respinto il tentativo, per noi totalmente ingiustificato ed impraticabile, di reiterare le penalizzazioni derivanti dalle 6 giornate di solidarietà e dal taglio del TFR anche ai Lavoratori estromessi dal perimetro bancario del Monte;
- abbiamo ottenuto che, attraverso le modifiche statutarie necessarie, ai Lavoratori esternalizzati sia consentito permanere nei Fondi Complementari della Banca con versamento del contributo del 2,5% a carico di Fruendo; abbiamo ottenuto inoltre che sia prevista la possibilità del riscatto della posizione previdenziale;
- abbiamo ottenuto che attraverso l’iscrizione di Fruendo all’ABI sia garantita la possibilità di utilizzo eventuale del Fondo di Solidarietà appena rinnovato.
Viene riconosciuta l’applicazione del Contratto del Credito, ma su questo punto restiamo fermi sul fatto che detta applicazione, che ha stretta attinenza con l’importantissima tematica dell’area contrattuale, deriva dal dettato del Contratto Nazionale (art. 1 paragrafo 3) e non da concessioni aziendali o dall’accordo del 19/12/12.
Punto dolente e dirimente per la nostra non firma la impossibilità dichiarata e praticata dalla Banca di indicare la previsione della “riassunzione” nell’ambito delle garanzie occupazionali. Questa previsione sino ad oggi è stata contemplata in tutti gli accordi di cessione ramo d’azienda sottoscritti in categoria (differenti tra loro e differenziati solo negli anni di copertura reale) perché oggettivamente è l’unica garanzia effettiva e tangibile che rende i Lavoratori più tranquilli rispetto al loro futuro occupazionale nella nuova realtà. Anche sul punto relativo alla inamovibilità dei Poli, seppur apprezzato lo sforzo di Fruendo, la soglia dei 3 anni ci è sembrata insufficiente e andava accompagnata con la previsione di un pari periodo di non possibile ulteriore esternalizzazione di Fruendo verso terzi. Incomprensibile ed immotivato l’accanimento dimostrato verso i Lavoratori del Polo di Milano (unico Polo scomparso nel passaggio), per i quali avevamo ripetutamente chiesto il mantenimento della sede a Milano e il non trasferimento ad Abbiategrasso, richieste che dopo vari rinvii non hanno ottenuto alcuna risposta.
Grande sconcerto ha infine suscitato in noi la richiesta aziendale di pretendere la condivisione sindacale di una premessa che conteneva non solo l’assenso al piano industriale ed alle esternalizzazioni ma anche il riconoscimento della corretta individuazione del ramo d’azienda “preesistente, e dotato di autonomia funzionale ed organizzativa”. Quest’ultimo passaggio al solo scopo di provare ad inibire la possibilità da parte dei singoli Lavoratori di intraprendere eventuali azioni legali. A parte la scorrettezza del tentativo, vorremmo ricordare che l’intera compagine sindacale, per i motivi legati al blocco delle Relazioni Sindacali per la Vertenza Abi, non ha nemmeno partecipato alla procedura di suddivisione della Daaca e quindi non ha sottoscritto alcun accordo in merito all’atto finale di costituzione del ramo d’azienda.
Siena, 23 dicembre 2013 LA SEGRETERIA FISAC MPS
Verbale di Accordo
Il giorno 21 dicembre 2013 in Siena
Tra
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (di seguito Banca MPS)
FRUENDO srl (di seguito Fruendo)
e
le OO.SS. FABI, FIBA/CISL, UGL CREDITO e UILCA
Premesso che
- · Gli scenari economici e l’attuale fase recessiva impongono alle realtà industriali e del mondo dei servizi una rivisitazione profonda delle strategie di presenza sul mercato, nonché una rilettura dei modelli sottesi alla progettazione, sviluppo e promozione dell’offerta fornita.
- · Il 27 giugno 2012 è stato presentato alle OOSS di Banca MPS il Piano Industriale 2012-2015 che individua azioni e interventi in grado di attivare le leve necessarie per consentire uno sviluppo sostenibile del Gruppo
nel lungo termine sotto il profilo del capitale, della liquidità e della redditività. Tra questi, l’ottimizzazione delle attività amministrative, contabili e ausiliarie, attraverso la re-ingegnerizzazione dei processi e la cessione dello specifico ramo d’azienda.
- · L’operazione, riconfermata dal piano di ristrutturazione 2013-2017 rappresentato e approvato dalla Commissione Europea, risponde, per l’ambito di propria competenza, agli obiettivi strategici di riduzione di
costi e ridisegno del modello di business, contribuendo a focalizzare al meglio le risorse del Gruppo BMPS.
- · In data 29 novembre 2013 – ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 legge 428/90 e successive modificazioni e integrazioni – è stata pertanto avviata la prevista procedura di legge relativa al trasferimento a Fruendo S.r.l, società neo costituita da Bassilichi S.p.A. ed Accenture Insurance Services S.p.A. della “Divisione Attività Amministrative Contabili Ausiliarie (DAACA)” di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ramo d’azienda preesistente, e dotato di autonomia funzionale ed organizzativa che fornisce e fornirà per Banca
MPS ed altri soggetti i servizi di Assistenza, Operatività di Rete, Attività Amministrative e Credito, Incassi e Pagamenti, Monetica, Attività Ausiliarie e Attività Aziendali e Contabili.
- · Per preservare i livelli occupazionali, ottenendo i necessari benefici strutturali è stato, infatti, deciso di individuare dei Partner industriali che perseguano l’ottimizzazione dell’operatività e facilitino l’apertura al mercato vendendo i servizi sia al Gruppo MPS che ad altri clienti.
- · Fruendo S.r.l. ha sede legale in Firenze, via Petrocchi, 24, C.F. e P. IVA , e n. R.I. Firenze 06401320483, ed
erogherà attività non necessariamente bancarie e non esclusivamente verso clienti del settore bancario.
- · Nelle riunioni del 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 dicembre 2013 si è proceduto alla prevista consultazione sindacale di cui al comma 2 del richiamato art. 47 legge 428/90 nell’ambito della quale sono stati illustrati il progetto industriale con riferimento ai contratti di servizio che – anche attraverso i Partner industriali, Soci della medesima – prevedono attività per Fruendo per una durata di 18 anni, eventualmente rinnovabili, e sono state date ampie e dettagliate informazioni in merito a: data del trasferimento, motivi del trasferimento, conseguenze giuridiche economiche e sociali per i lavoratori, eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori stessi.
Il ramo d’azienda oggetto di trasferimento comprende, ai soli fini delle valutazioni di cui alla presente intesa e cioè esclusa ogni descrizione dei beni e delle altre partite economiche trasferite), oltre ai processi e le attività di tipo amministrativo, contabile e ausiliario della DAACA, come sopra descritta, le strutture di direzione e governo essenziali al suo funzionamento, con un organico complessivo ad oggi di n. 1.066 risorse così suddivise per categoria: n. 7 Dirigenti, n. 282 Quadri Direttivi, n. 777 Aree Professionali.
Si tratta delle attività economiche oggetto dei servizi professionalmente resi dai partner del progetto industriale perseguito da Banca MPS con la cessione del proprio ramo d’impresa.
TUTTO CIO’ PREMESSO
le Parti,
nel corso della procedura di legge sulle ricadute del progetto ed al termine del complessivo confronto, convengono quanto segue
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante di questo accordo che trova applicazione unicamente per il personale oggetto del trasferimento di ramo d’azienda.
Art. 2
Come previsto dall’accordo del 19.12.2012, la Società Fruendo applicherà ai lavoratori oggetto del ramo il contratto collettivo del credito tempo per tempo vigente.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 2112 c.c. i dipendenti che saranno trasferiti presso la Società Fruendo manterranno i trattamenti retributivi in essere presso il cedente al momento del passaggio. A tali lavoratori verrà mantenuto l’inquadramento nella categoria e nei livelli riconosciuti presso il cedente. A Fruendo verranno trasferiti il trattamento di fine rapporto, il residuo ferie maturate e non godute e la Banca Ore.
In via eccezionale, e quale trattamento di miglior favore riconosciuto ai dipendenti trasferiti, le parti concordano il venire meno dal 1.1.2014 del ricorso alla sospensione temporanea dell’attività lavorativa per sei (6) giornate lavorative all’anno prevista in Banca MPS dall’art. 4.1 dell’accordo sindacale del 19.12.2012, e ciò anche al fine di contribuire allo sviluppo dell’iniziativa e del miglior avvio delle attività.
In via eccezionale, e quale trattamento di miglior favore riconosciuto ai dipendenti trasferiti, le parti concordano il venir meno dalla data di trasferimento della riduzione della base imponibile ai fini del calcolo del TFR prevista dall’art. 4.1 dell’accordo sindacale del 19.12.2012 fermo rimanendo l’applicazione delle previsioni del CCNL credito in materia di base imponibile, e ciò anche al fine del calcolo della contribuzione previdenziale integrativa di cui al successivo articolo 4.
Art. 4
Banca MPS e le proprie OO.SS. si danno atto che le Fonti Istitutive dei Fondi di previdenza della Banca intendono consentire la permanenza dei lavoratori interessati nei Fondi di origine e l’alimentazione delle loro posizioni di previdenza complementare sia da parte dell’azienda cessionaria sia da parte dei lavoratori stessi.
Banca MPS e le proprie OO.SS. si impegnano, pertanto, ad attivarsi presso gli Organi competenti dei Fondi
ridetti affinché nei confronti dei dipendenti riguardati dal presente accordo collettivo, che alla data del trasferimento del ramo d’azienda siano iscritti ad uno dei Fondi pensione aziendali della Banca cedente, sia
consentito il mantenimento dell’iscrizione al Fondo pensione originario.
Fatte salve le previsioni del d.lgs. 252/05 anche in materia di riscatto della posizione individuale per il venire
meno dei requisiti di partecipazione, per quanto il nuovo datore di lavoro non sia compreso nella categoria
delle fonti sottoscrittrici, le posizioni individuali di coloro che intenderanno richiedere il mantenimento dell’iscrizione verranno alimentate dei contributi a carico dell’azienda titolare del rapporto di lavoro e degli
iscritti stessi.
A coloro che nei Fondi di origine risultano ancora iscritti al regime della “prestazione definita”, previo eventuale ottenimento delle necessarie autorizzazioni, sia da parte dell’Autorità di Vigilanza sia da parte dei
competenti Organi di Amministrazione e di Controllo delle forme di appartenenza, verrà consentito, secondo le specifiche intese che potranno essere raggiunte in proposito, di optare per il regime della contribuzione definita valorizzando adeguatamente la rispettive posizioni patrimoniali cumulate “in monte” nel precedente regime prestazionale di previdenza integrativa.
I contenuti della presente intesa verranno sottoposti ai competenti Organi dei Fondi pensione di appartenenza degli aderenti.
Il contributo a carico dell’azienda Fruendo sarà pari al 2,5% della Base di calcolo del TFR così come definita dal CCNL del credito tempo per tempo vigente.
Qualora la continuità di iscrizione al Fondo pensione originario non si perfezionasse, a far data dal trasferimento, tutto il personale trasferito potrà aderire al Fondo Pensione Previbank (Previbank) quale forma pensionistica di elezione e di riferimento ai sensi della normativa vigente; anche in questo caso il contributo a carico azienda Fruendo, pari al 2,5% della Base di calcolo del TFR così come definita dal CCNL del credito tempo per tempo vigente, verrà erogato solo in caso di adesione da parte degli interessati al Fondo Previbank, restandone pertanto esclusa la corresponsione in caso di scelte diverse.
Fruendo e le proprie RSA si impegnano a ritrovarsi in sede aziendale per formalizzare le condizioni di attivazione/applicazione dell’accordo di adesione a Previbank, secondo le previsioni dello Statuto e Regolamento del Fondo stesso.
Art. 5
Fruendo dichiara che provvederà ad identificare dal 1° gennaio 2014, per i dipendenti in servizio, una copertura sanitaria e una copertura assicurativa in caso di infortuni (professionali ed extra professionali) senza maggiori oneri rispetto al costo sostenuto dal cedente al momento del trasferimento. Sarà data informativa alle RSA delle condizioni previste dalle polizze.
Premesso che non sono prevedibili significative trasferte dei dipendenti, e in considerazione del fatto che nel caso vi fossero, le stesse saranno gestite con utilizzo di mezzi pubblici secondo le policy di Fruendo, non sarà attivata alcuna polizza Kasco. Le trasferte del personale saranno regolate dal CCNL del credito tempo per tempo vigente.
Art. 6
Con riferimento al buono pasto, Fruendo manterrà a tutti i dipendenti oggetto del trasferimento l’erogazione dei buoni pasto secondo gli importi attualmente previsti, pari a, per ciascun giorno di effettiva presenza, 5,29 euro per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e 4,50 euro per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale. Non è prevista la monetizzazione del buono pasto.
Art. 7
Fruendo manterrà al personale in part-time il contratto alle medesime condizioni e scadenze già in essere presso l’azienda di provenienza e si dichiara disponibile ad accettare le richieste di rinnovo già presentate a
Banca MPS.
Fruendo si dichiara altresì disponibile, salvo particolari esigenze di carattere organizzativo e produttivo, ad
accettare eventuali ulteriori richieste di trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro nonché a modificare, su richiesta dei dipendenti, i rapporti di lavoro part time a scadenza in rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato.
Fruendo manterrà gli orari in essere al momento del trasferimento per il periodo necessario alla verifica della compatibilità di tali orari con le esigenze organizzative e di servizio di Fruendo. Qualora si rendessero necessarie modifiche agli orari in essere, saranno attivate le procedere previste dall’art. 23 del CCNL del credito del 19 gennaio 2012.
Le regole relative alle modalità di accesso, rilevazione delle presenze e giustificazione delle assenze, in atto alla data del trasferimento, vengono confermate sino al 30 giugno 2014 e saranno oggetto di esame congiunto entro il mese di giugno 2014 per verificarne la coerenza con la esigenze organizzative e di servizio di Fruendo.
Tale esame congiunto dovrà esaurirsi entro 10 giorni dal suo avvio.
Art. 8
Per quanto riguarda le richieste di anticipazione della liquidazione del TFR nella disponibilità dell’azienda, Fruendo si dichiara disponibile a valutare le richieste individuali, in via eccezionale e quale trattamento di miglior favore rispetto alle previsioni di legge, purché pervengano entro il 30 giugno 2014.
Art. 9
Fruendo manterrà, in materia di permessi e congedi, i trattamenti in essere presso Banca MPS come disciplinati dall’art. 5.3 dell’accordo del 19/12/2012.
Per quanto riguarda residui ferie, riduzioni di orario, banca ore, permessi per ex-festività soppresse, continueranno a valere le previsioni dell’art. 4.2 dell’accordo del 19.12.2012.
Fruendo, con riferimento alle ferie già pianificate ed approvate da Banca MPS per il mese di gennaio, dichiara la sua disponibilità al rispetto di tale pianificazione.
Art. 10
Le parti confermano la centralità della formazione quale strumento prioritario per lo sviluppo professionale dei dipendenti e quale fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi che l’azienda si prefigge.
Le parti quindi convengono che la formazione continua rappresenterà una leva strategica anche al fine di accrescere la cultura del servizio dei dipendenti trasferiti in una dinamica di auspicabile crescita di Fruendo sul mercato.
Quanto previsto agli artt. da 2 a 10 che precedono costituisce accordo di ingresso riconosciuto da Fruendo ai dipendenti e contrattato con le OO.SS. aziendali e costituisce la contrattazione integrativa aziendale di Fruendo sino a diverse intese sostituendo così ogni altra disciplina collettiva aziendale in precedenza applicata.
Quanto previsto dal successivo Art. 11 costituisce un trattamento di miglior favore riconosciuto da Banca MPS ai dipendenti trasferiti.
Art. 11
Il personale trasferito, che mantenga la disposizione di accredito degli emolumenti su un rapporto di conto
corrente aperto presso Banca MPS, beneficerà delle seguenti condizioni:
- · Mutui ipotecari e sovvenzioni ordinarie: saranno applicate le condizioni dipendenti Banca MPS tempo per
tempo vigenti
- · C/C (e relative facilitazioni) e deposito titoli intestati al personale: saranno applicate le condizioni dipendenti Banca MPS tempo per tempo vigenti
Banca MPS e le proprie OO.SS. si attiveranno inoltre presso la Cassa di Mutua Assistenza affinché i dipendenti, che risultano anche soci della stessa alla data del presente accordo, possano continuare a mantenere la carica di socio beneficiando dei relativi servizi.
Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente verbale di accordo si intende assolta ed esperita la consultazione sindacale prevista dalla art. 47 della legge 428/90.
Il presente verbale di accordo produrrà pertanto i suoi effetti, in relazione ai dipendenti trasferiti, con decorrenza dal giorno di cessione del ramo d’azienda.
La partecipazione alle fasi di confronto previste dal presente accordo o che concernano materie derivanti dallo stesso presuppone l’adesione alla presente intesa.
Letto confermato e sottoscritto
Impegni di Fruendo
A)
Fruendo dichiara che farà tempestiva richiesta di iscrizione all’Associazione Bancaria Italiana.
B)
Pur all’interno di un quadro di evoluzione delle attività che saranno svolte da Fruendo, con l’obiettivo di non far insorgere fenomeni di mobilità territoriale rispetto alla situazione delle sedi lavorative dei dipendenti interessati alla data del trasferimento, Fruendo provvederà al mantenimento delle sedi esistenti al momento della cessione di ramo nelle città di Abbiategrasso, Firenze, Lecce, Mantova, Padova, Roma e Siena, che saranno mantenute all’interno delle attuali piazze (comuni) almeno per un periodo di 36 mesi, salvo diversi accordi tra le parti.
Letto confermato e sottoscritto
Impegni di Banca MPS
La Banca nel riconoscere il carattere essenziale e strategico del complesso di attività e relative risorse umane dedicate ai sistemi amministrativi di Back Office e nel riconfermare il carattere di indispensabilità, finalizzato ad accrescere la competitività del complessivo sistema aziendale, nella continuità dell’apporto delle suddette attività e degli addetti coinvolti, si impegna, nel caso di recesso del contratto, di ulteriore cessione a terzi dell’attività costituente il ramo d’azienda, o di crisi aziendale sopravvenuta dell’acquirente, tali da generare tensioni occupazionali rilevanti e dopo aver fatto ricorso a tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge e dal CCNL tempo per tempo vigente come indicati al relativo art. 20 del CCNL del credito del 19 gennaio 2012 in materia di riduzione del personale (quali a mero titolo esemplificativo: ricorso al fondo di solidarietà, utilizzo del part-time, incentivazioni all’esodo anticipato volontario, contratti di solidarietà, etc..), a garantire le soluzioni più opportune individuando un nuovo partner qualificato al quale trasferire le attività e le risorse ivi impiegate. La Banca si obbliga in tutti i casi a garantire le soluzioni più opportune per il mantenimento dei livelli occupazionali nell’ottica della continuità del servizio.
Letto confermato e sottoscritto