Dal primo di gennaio prossimo entrerà in vigore la regola dell’obbligo di astensione dall’instaurazione di rapporti bancari con Clienti non collaborativi in fase di adeguata verifica. Questo obbligo per le Banche si accompagna alla restituzione dei fondi a questi Clienti nei 60 giorni successivi alla comunicazione della chiusura del conto, secondo quanto prescritto da Bankitalia il 3 aprile 2013. Mentre è chiaro il dispositivo della norma, molto complicato è stato il percorso relativo alla sua origine. Infatti la restituzione di fondi in seguito a chiusura di conti bancari o postali è stata prevista per la prima volta dal Dlgs 169/2012 che ha introdotto un ” comma/bis” all’articolo 23 della Legge Antiriciclaggio (Dlgs 231/2007). L’efficacia di questa Norma venne “congelata” con un inusuale meccanismo legislativo: una circolare dell’Abi , nella quale l’Associazione di categoria delle Banche invitava le stesse a disapplicare la regola in oggetto fino a chiarimenti che sarebbero stati forniti dal Mef. Questo accadeva il 18 ottobre del 2012. Di fatto una sospensione della disposizione si è verificato fino al 30 luglio di quest’anno, quando la Circolare del Mef è stata finalmente emanata ribadendo l’obbligo di astensione, con alcune precisazioni:
A) Il Cliente acquisito sia prima che dopo l’entrata in vigore del Dlgs 231/07 deve essere avvertito circa l’obbligo di integrazione delle informazioni contenute nei moduli di adeguata verifica.
B) Il mancato ottenimento nei 60 giorni successivi delle integrazioni necessarie obbliga i Correntisti a fornire alle Banche di riferimento le coordinate di un nuovo conto (anche postale) sul quale far confluire mediante bonifico le disponibilità presenti all’atto della chiusura del rapporto.
C) Questo obbliga i Clienti delle Banche (e di Poste Italiane) ad aprire nuovi conti, salvo che non ne posseggano altri ( anche cointestati).
Ad oggi Bankitalia ha confermato integralmente queste disposizioni e dunque, nell’incertezza della data di ingresso nell’ordinamento bancario di questa complessa successione di adempimenti, si ritiene di doversi fondare sulla circolare dell’Autorità di vigilanza che entrerà in vigore il primo Gennaio 2014.
E’ chiaro che questo comporterà una corsa all’adeguamento delle procedure, tenendo anche presente la disposizione secondo la quale, in caso di mancata indicazione di un conto alternativo, le disponibilità verranno detenute in un Conto infruttifero presso la banca del Cliente stesso.