Gruppo Creval: Istruzioni ai lavoratori per sciopero 31 ottobre 2013

A fronte delle Istruzioni operative che si stanno moltiplicando in tutte le banche in vista dello sciopero del 31 ottobre, comprese il Gruppo Creval, atte a tutelare il diritto all’iniziativa economica dell’imprenditore, riteniamo utile offrirvi alcune semplici indicazioni per tutelare anche il diritto di sciope-ro, garantendo il giusto equilibrio tra i due diritti.
Il diritto di sciopero
Tra le forme di autotutela collettiva dei lavoratori lo sciopero è certamente lo strumento storicamente più importante e diffuso.
L’esercizio di tale diritto rientra nella sfera individuale della persona e come tale la sua libertà di espres-sione non può essere soggetta a qualsiasi limitazione da parte aziendale.
Il collega può decidere di scioperare anche all’ultimo momento e non è obbligato a comunicarlo in antici-po. Può inoltre aderire allo sciopero nel corso della giornata.
L’Azienda pertanto, nel diritto a tutelare la sua iniziativa economica, non può effettuare alcun tipo d’indagine preventivo sulla propensione o meno allo sciopero dei colleghi adducendo qualsiasi tipo di pretesto nemmeno quello di tipo organizzativo.
Il giorno successivo allo sciopero
Invitiamo tutti i colleghi, specie il giorno successivo allo sciopero di attenersi alle disposizioni di orario ordinario previste dal CCNL e affisse in bacheca sindacale dall’azienda. Si entra all’orario ordinario di ingresso e si esce all’orario previsto.
Svolgimento di orari di lavoro eccedenti gli orari ordinari
sono soggetti a precisa autorizzazione aziendale.
Il CCNL firmato da Abi e sindacati, e tuttora vigente fino al 30 giugno 2014, recita testualmente all’Art. 38 comma 7 lettera e) che è vietato:
e) entrare o trattenersi nei locali dell’impresa fuori dell’orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio aziendali.
Le ragioni di servizio aziendali si esplicano mediante autorizzazione scritta da parte aziendale.
Quindi prima di svolgere attività lavorativa dopo il normale orario di lavora esiste il reciproco diritto/dovere tra lavoratore e azienda di stampare in duplice copia il Modello GB 1160 dal Menu Ap-plicazioni/Contrattualistica/Tutti i moduli relativi a modulistica interna/Segnalazioni assen-ze e straordinari del personale. Il modello va firmato in duplice copia dal responsabile aziendale e una copia va trattenuta dal lavoratore interessato.
Senza autorizzazione scritta da parte aziendale non è possibile rimanere in azienda. Ricor-date che, senza autorizzazione scritta aziendale, non è nemmeno possibile svolgere le qua-drature. I colleghi delle aree professionali, debitamente autorizzati, avranno diritto al rico-noscimento della Banca delle ore o dello straordinario per lo svolgimento dell’orario ecce-dente quello ordinario.
Segreteria Organo Coordinamento Fisac-Cgil
Gruppo bancario Credito Valtellinese
Scarica comunicato

Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!