Limiti al denaro contante

Proseguiamo, come Ufficio Nazionale Legalità ed Antiriciclaggio, la nostra panoramica sulle disposizioni di Legge riguardanti l’utilizzo ed i limiti alla circolazione del denaro contante. Anche se non sempre gli argomenti in oggetto ci riguardano strettamente da vicino, può essere utile, soprattutto verso i nostri iscritti di Filiale, avere una visione completa dell’argomento. Oggi ci occupiamo di “denaro contante ed Agenzie di Viaggio”

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze risponde alle Associazioni operanti nel settore del Turismo riguardo alle limitazioni dell’uso del denaro contante, dando di fatto via libera agli acconti incassati da Agenzie di viaggio e Tour operator per i servizi turistici (compresa la biglietteria) quando sono di importo inferiore ai mille euro ciascuno.

La risposta è molto importante (non solo per il settore preso in esame) perché chiarisce quali sono le regole da applicare in caso di pagamenti in contante qualora si tratti di acconti o saldi precontrattualizzati.

Non solo la legge (Dlgs 169/2012) prevede, in caso di vendita di prodotti turistici, il pagamento di un acconto non superiore al 25% del totale, ma anche le prassi e le consuetudini commerciali suddividono in più tranches il prezzo finale. La domanda degli Operatori turistici era se fosse applicabile il principio del frazionamento (e quindi l’importo massimo complessivo del trasferimento deve essere inferiore ai mille euro) oppure se tale soglia si riferisse solo al singolo acconto. La risposta del Ministero recita: “Poiché l’acconto è previsto sia per legge che per contratto, la rateizzazione non è finalizzata ad eludere l’articolo 49 del decreto legislativo 231/2007 essendo concordata tra venditore e cliente nel contratto di vendita (sottoscritto sia dal cliente che dall’agenzia), dove sono chiaramente indicati l’importo complessivo da pagare, i tempi e le modalità delle singole rate. Per tale motivo l’acconto ed i successivi versamenti fino al saldo finale possono essere corrisposti in contanti, purché ciascuno di importo inferiore a mille euro, anche se l’importo del prezzo complessivo pagato dal cliente sia pari o superiore a tale soglia (anche per quanto riguarda la vendita di servizi turistici come la biglietteria).

Viene poi affrontato il tema dell’uso del contante per le Liste di nozze. L’oggetto era la correttezza delle modalità di pagamento del pacchetto e/o servizio turistico scelto dagli sposi e di importo superiore ai mille euro. Il Ministero afferma che: “Essendo l’importo pagato da parenti o amici con donazioni di importo singolarmente inferiori ai mille euro e che queste sono tracciate da parte delle agenzie di viaggio con ricevute di quietanze, sarà sufficiente allegarle alla fattura del pacchetto/servizio turistico emesso a nome degli sposi e conservarle cinque anni.

Il Ministero ha dato anche risposta circa l’utilizzo di buoni viaggio (o voucher), di valore unitario determinato di volta in volta, venduti da un Tour operatore ad un’Azienda e da questa regalati ad una persona fisica (il voucher è poi utilizzato dalla persona fisica per l’acquisto di un pacchetto turistico anche pari o superiore ai mille euro. Secondo il Ministero l’acquisto del buono viaggio, se di importo pari o superiore ai mille euro, da parte di un’Azienda dovrà essere effettuato con strumenti tracciabili, mentre il successivo utilizzo da parte della persona fisica non è soggetto a limitazioni in quanto il buono viaggio non è ricompreso nel comma 1 dell’art.49 del Dlgs 231/2007.

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