Il giorno 10 ottobre 2013, in Bergamo
tra
UNIONE DI BANCHE ITALIANE, nella sua qualità di Capogruppo e dunque anche in nome e per conto di tutte le Banche e Società del Gruppo
e
la Delegazione Sindacale di Gruppo ai sensi dell’art. 21 del CCNL 19.01.2012, della seguente Organizzazione Sindacale, rappresentata dalla Segreteria Nazionale, dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende sopra citate:
• FISAC/CGIL
Premesso che
1. le normative concernenti i rapporti di lavoro a tempo determinato – a partire dal D.Lgs. 368 del 2001, e successive integrazioni e modificazioni – conferiscono alle Parti Sociali (come individuate dal legislatore) ampie facoltà di normazione secondaria sul predetto tema dei rapporti di lavoro a tempo determinato;
2. il Piano Industriale in corso e i relativi ambiti di attuazione, oggetto di specifica procedura contrattuale a suo tempo avviata, riguardano il periodo 2011 – 2015. In tale arco temporale sono pertanto previsti interventi organizzativi funzionali all’avvio dei diversi interventi nella fase progettuale, di realizzazione e di iniziale monitoraggio, definiti nelle Banche e Società del Gruppo;
3. le Parti hanno convenuto che, anche per assicurare, nell’intero arco temporale di piano sopra descritto, continuità operativa alle strutture e adeguati livelli di servizi alla clientela, si rende necessario il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, anche con riguardo all’utilizzo, sempre a termine, di risorse già inserite con tale tipologia.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.
1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. In applicazione delle normative vigenti, le Parti intendono, prima di tutto, disciplinare nel contesto temporale ed organizzativo delineato in premessa, una specifica ipotesi di contratto a termine c.d. “acausale”, denominato “ex accordo 10 ottobre 2013 – PI 2011/2015”. Pertanto, le Aziende del Gruppo potranno stipulare contratti di lavoro a tempo determinato c.d. “acausali”, senza necessità quindi di specifica motivazione ex comma 1, art. 1, D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni, con evidenza dell’indicazione “accordo 10 ottobre 2013 – PI 2011/2015”, secondo quanto specificato nei successivi articoli.
3. Il contratto “ex accordo 10 ottobre 2013 – PI 2011/2015” potrà avere una durata iniziale da 3 a 12 mesi prorogabile, fermo restando che la durata massima sarà quella di 12 mesi. Anche con particolare riferimento al disposto dell’art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, tenuto conto delle facoltà assegnate alle Parti di cui al punto 1 delle premesse, si conviene che il contratto “ex accordo 10 ottobre 2013 – PI 2011/2015” potrà essere stipulato esclusivamente per l’attuazione degli inserimenti previsti con lettera del 10 ottobre 2013, sia con risorse che abbiano precedentemente avuto contratti di lavoro a tempo determinato con l’azienda, ivi compresi eventuali altri precedenti contratti “acausali”, sia con risorse che abbiano contratti a termine tuttora in corso; in tal caso esso avrà valore novativo di ogni e qualsiasi eventuale precedente rapporto.
4. Le Parti si incontreranno entro il 30.06.2014 al fine di verificare lo stato di attuazione del presente contratto collettivo aziendale, anche al fine di estendere la specifica ipotesi di contratto a termine sopra disciplinata, secondo le previsioni che le Parti stesse individueranno.
Letto, confermato e sottoscritto
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