La flessibilità prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 151/2001, è la possibilità riconosciuta alla lavoratrice di proseguire l’attività lavorativa durante l’8° mese di gestazione e di prolungare il periodo di congedo di maternità dopo il parto per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel corso dell’8°. Per avvalersi della flessibilità, la lavoratrice deve farsi rilasciare, entro la fine del settimo mese di gravidanza, le seguenti certificazioni mediche attestanti specificatamente l’assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro:
– certificazione medica rilasciata dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o dal ginecologo convenzionato con il SSN)
– certificazione medica rilasciata dal medico aziendale responsabile alla sorveglianza sanitaria. In mancanza del medico aziendale, è necessario acquisire la dichiarazione del datore di lavoro attestante che in azienda o per le attività svolte non esiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro.
Le certificazioni sanitarie devono essere dev’essere presentate in originale alla Struttura Inps competente, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa. Sulla busta contenente la certificazione medico sanitaria vanno apposti:
– il numero di protocollo rilasciato dalla procedura di invio online
– la dicitura “documentazione domanda di maternità/paternità – certificazione medico sanitaria” (ai fini della legge sulla privacy). L’attività lavorativa autorizzata nel corso dell’8° mese può essere interrotta in qualsiasi momento dalla lavoratrice in gravidanza con conseguente inizio del congedo di maternità. La flessibilità può essere altresì interrotta per l’insorgere di un evento di malattia certificato nel corso dell’8° mese; in tale caso, infatti, la lavoratrice è considerata in congedo obbligatorio a decorrere dalla data di inizio della malattia, anche qualora l’evento morboso non sia correlato allo stato di gravidanza.
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