Come già scritto in nostre precedenti Comunicazioni, la IV Direttiva Europea Antiriciclaggio introduce presso gli Enti creditizi e gli Istituti Finanziari, una nuova ed importante figura nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio. Essendo, tale figura, di grande rilevanza all’interno del nostro Settore, oltre alle nostre recenti Comunicazioni, aggiungiamo anche ciò che indicato dalla prestigiosa Rivista Jus Consulting diretta dal Prof.Avv. Ranieri Razzante.
Come previsto dalla Direttiva 2015/849/Ue IV Direttiva Antiriciclaggio art.8 capoVI, gli Enti creditizi, gli Istituti finanziari (ex art 3, punti 1 e 2, Direttiva de quo) e gli Organi di gestione sono tenuti a inserire nell’organigramma la figura dell’Aml Compliace Officer. Quest’ultimo è chiamato a supervisionare e ad implementare la conformità ai requisiti in materia di antiriciclaggio fissati dalla Normativa europea, nazionale e dalle Procedure interne.
Ebbene, malgrado la previsione della IV Direttiva Antiriciclaggio, fino al 14 giugno 2022, i Paesi membri erano ancora sprovvisti di Linee guida idonee a delimitare le modalità attuative di quanto stabilito. Grazie alla recente diffusione di un Report dell’European Banking Authority, dal 1° dicembre 2022, sono state specificate le competenze e responsabilità dell’Aml compliance officer. Invero, le Linee guida sono state motivate dalla crescente attenzione da parte dell’Eba e delle Autorità nazionali per i rischi connessi al riciclaggio di denaro; soprattutto a fronte di una tendenza dei vertici societari ad anteporre il profitto all’istituzione di misure adeguate di Aml.
A ben vedere, l’Organo di gestione societaria ha un ruolo di primo piano, essendo responsabile dell’approvazione del sistema di prevenzione del rischio di Aml. Si richiede, infatti, che l’Organo di gestione mantenga un confronto costante con il Responsabile antiriciclaggio ed un livello di informazione e supervisione strategica idoneo a configurare le eventuali inefficienze del modello adottato. Difatti, all’interno dell’Organo di gestione stesso viene poi identificato un responsabile dell’Aml o un alto Dirigente responsabile; quest’ultimo, come previsto dall’art.46 par. 4 IV Direttiva Antiriciclaggio, dovrebbe combinare competenze ed esperienze concernenti i rischi di Ml, i relativi controlli e procedure, con un la conoscenza del modello di business e del settore in cui operano l’Ente creditizio o l’Istituto finanziario.
Questo soggetto costituisce una figura collegamento tra l’organo di gestione e l’eventuale Responsabile antiriciclaggio (Aml compliance officer) nominato ex art. 8, par.4. Il Responsabile antiriciclaggio, secondo le recenti linee guida Eba, può essere discrezionalmente nominato dall’Organo di gestione in base alla complessità dell’Ente e dell’esposizione al rischio di riciclaggio; questo si confronta direttamente con l’Organo di gestione e le sue raccomandazioni possono essere disattese solo con motivazione messa a verbale.
L’Aml compliance officer può essere già interno all’Ente od essere un Soggetto esterno, purché dotato di autorità ed esperienza sufficiente a proporre iniziative autonomamente all’Organo di gestione, al fine di apportare misure per assicurare la compliance e l’effettività delle misure di prevenzione e controllo. Si richiede, inoltre, il possesso di requisiti di indipendenza ed integrità, considerando che il Compliance officer deve avere accesso a tutte le informazioni, in forza della funzione ricoperta. Ancora, allo stesso spetta di sviluppare un framework di attestazione del rischio, policies e procedure per ridurre il rischio, monitorare la clientela e la compliance, riportare al managment elementi di sospetto e sensibilizzare sulle tematiche in questione.
In conclusione, il Compliance officer ricopre una funzione di estrema rilevanza, per questo dovrebbe essere valorizzato all’interno dell’Ente, devolvendo anche risorse adeguate a garantire uno standard di compliance adeguato e consultando il Responsabile anche per le nuove operazioni che si intende intraprendere.