Il periodo di maternità obbligatoria che la legge prevede per le donne lavoratrici, per una durata di 5 mesi complessivi, vale per le donne che hanno rapporti di lavoro in corso al momento della maternità ma anche per chi vive la maternità fuori dal rapporto di lavoro. Queste lavoratrici possono richiedere gratuitamente l’accredito dei contributi figurativi, quantificabili in 22 settimane per ogni figlio.
La richiesta può essere inoltrata anche in caso di adozione.
Le 22 settimane vengono computate sia ai fini dell’anzianità contributiva, sia ai fini del calcolo del montante pensionistico complessivo.
Unico requisito richiesto, l’aver accumulato all’atto della domanda di accredito almeno 5 anni di contribuzione versata in Italia.
La richiesta può essere inoltrata per il tramite dei Patronati Inca Cgil; l’unica documentazione necessaria è un estratto dell’atto di nascita del figlio e i documenti di identità suoi e della richiedente.
RISCATTO PERIODO DI ASTENSIONE FACOLTATIVA
In aggiunta all’accreditamento dei contributi per l’astensione obbligatoria, è possibile anche procedere al riscatto del periodo di astensione facoltativa per maternità, qualora la stessa sia avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro. Il riscatto può essere esercitato dalla madre o, in caso di figlio nato dopo il 18/12/1977, anche dal padre.
Resta la necessità di aver accumulato almeno 5 anni di contribuzione versata in Italia
In questo caso, tuttavia, l’operazione non è gratuita ma prevede un costo a carico del richiedente. Anche per questo consigliamo di rivolgersi ai nostri Patronati Inca Cgil per farsi effettuare un conteggio e valutare l’effettiva convenienza dell’operazione.