Antiriciclaggio: sul titolare effettivo

Nell’ambito della Normativa antiriciclaggio Dlgs. 21.11.07 n.231, l’individuazione del titolare effettivo assolve all’esigenza di evitare l’occultamento dell’identità del soggetto che compie un’operazione tramite il ricorso a strutture societarie. A tal fine, la Norma definitoria di cui all’art1 comma 2 lett. pp, identifica quale titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.

Si deve, comunque, risalire, operando un controllo a ritroso, ad un soggetto persona fisica cui imputare la titolarità sostanziale dell’operazione, da identificarsi con il soggetto realmente portatore dell’interesse economico. In data 20.10.22, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 34/E, in cui ha fornito una nozione estensiva di titolare effettivo, precisando che la disposizione di cui all’art.20, comma1, si applica anche ai Trust ed agli Istituti di analogo contenuto, avendo riguardo la ratio della Riforma del 2017, esplicitata nella Relazione illustrativa del Dlgs. n.90/17, dalla quale risulta la volontà di colmare ogni lacuna possibile,viste le difficoltà riscontrate in passato, in ordine all’esatta individuazione del titolare effettivo, generate dal vigente quadro normativo, non sufficientemente esaustivo.

Il Registro dei titolari effettivi è stato istituito con Decreto Mef dell’11.3.22, n. 55, in vigore dal 9.622 e si compone di due sezioni, una autonoma ed una speciale.

  • Nella prima, confluiscono i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private ed il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico, nei limiti e modalità previste dall’art. 21, comma 2. I dati e le informazioni necessarie vanno reperiti a mezzo dell’amministratore ed il novellato art. 22 stabilisce, nell’ottica di garantire tale attività, che: «L’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l’individuazione del titolare effettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell’articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante».
  • La sezione speciale, invece, contiene informazioni in merito alla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana ed il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e ai soggetti privati secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 4.

Coerentemente rispetto alla previsione dell’accessibilità dei registri non soltanto ai portatori di legittimi interessi ma anche al pubblico, come stabilito dalla Direttiva 2018/843/Ue, i soggetti legittimati alla consultazione sono suddivisi in tre macrocategorie:

  • Autorità (art. 5),
  • Soggetti obbligati (art. 6),  
  • altri Soggetti (art. 7).

La Grande Sezione della Corte Giustizia Ue ha recentemente rilevato come quanto disposto dalla V Direttiva Antiriciclaggio, circa la consultabilità pubblica delle informazioni, grava sui soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Difatti, dall’art. 21, comma 7, si evince che, pur a fronte della reperibilità, sul Registro, delle informazioni sulla titolarità effettiva, i soggetti obbligati non sono esonerati dal valutare il rischio di riciclaggio  cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio stesso.

 

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