Entro febbraio 2023 la domanda va integrata se il figlio è diventato maggiorenne
Da marzo 2022 ha debuttato l’Assegno Unico in sostituzione di una serie di prestazioni e bonus percepiti in precedenza dai lavoratori.
L’assegno è riconosciuto anche per i figli maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni, purché al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione ricorra almeno una delle seguenti quattro condizioni:
1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4. svolga il servizio civile universale.
L’annualità canonica dell’Assegno Unico non coincide con l’anno solare ma va dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo e, in questo arco temporale può anche succedere che il figlio per cui è stata richiesta la prestazione raggiunga il compimento del 18’ anno di età. In questo caso l’INPS provvede a sospenderne l’erogazione.
Per continuare a ricevere l’erogazione dell’assegno dal compimento del 18’ anno fino al 21’ anno di età occorre procedere ad integrare la richiesta.
♦ Se la richiesta viene integrata già nel mese stesso del compimento dei 18 anni, l’assegno non subirà nessuna sospensione;
♦ Se la richiesta viene integrata nei mesi successivi al compimento del 18’ anno di età, avendo cura di agire comunque entro la scadenza del mese di marzo, saranno comunque garantiti gli arretrati relativi alle mensilità successive al compimento dei 18 anni.
La richiesta può essere integrata sia dal genitore che aveva fatto domanda che essere sostituita da domanda effettuata direttamente dal figlio maggiorenne:
♦ DOMANDA INTEGRATA DAL GENITORE: Al fine di garantire i pagamenti senza interruzioni, il genitore richiedente dovrà accedere alla sezione «Consulta e gestisci le domande che hai presentato», selezionare la “scheda” relativa al figlio neo maggiorenne, selezionare una delle condizioni alternative sopra esposte (punti da 1 a 4) previste dalla norma per accedere alla prestazione. A quel punto la domanda integrata verrà posta nuovamente in istruttoria per le necessarie verifiche.
♦ DOMANDA INTEGRATA DA FIGLIA/O MAGGIORENNE: Se uno dei figli diventa maggiorenne in corso d’anno, quando si sta già percependo l’assegno unico, l’interessato può presentare istanza per riceverlo per conto proprio, come previsto dalla legge. A quel punto è bene sapere che decade automaticamente la “scheda figlio” presente nella domanda del genitore. Di fatto l’erogazione della prestazione proseguirà, con la sola differenza di essere destinata direttamente al figlio maggiorenne anziché ai genitori.
Pertanto, esemplificativamente, se il genitore ha fatto domanda a marzo 2022 e il figlio compie 18 anni a settembre 2022, il genitore avrà tempo fino al 28 febbraio 2023 (ultimo giorno della prima annata di assegno) per effettuare l’integrazione della domanda.
Poi, dai 22 anni a seguire, se il figlio è sempre a carico, subentrano le normali detrazioni che già conosciamo.