I Fringe Benefit e le modifiche per il 2022

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35 del 4 novembre 2022 fornisce indicazioni e chiarimenti.

Cinque minuti per saperne di più……. (magari sette)

Cosa sono i fringe benefit e cosa è utile sapere

fringe benefits sono compensi in natura, non in denaro, attribuiti dal datore di lavoro, quali ad esempio cesto natalizio, buono spesa, buoni benzina, tablet, telefono cellulare, polizza assicurativa, utilizzo veicoli ad uso promiscuo, prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o comodato, ecc.).

Tali compensi sono tassati ferma restando una soglia di esenzione.

Al superamento della soglia l’intero valore del benefit concorre a formare il reddito.

L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Per determinate tipologie di beni quali i veicoli ad uso promiscuo, i prestiti, i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato,) la Legge stabilisce, speciali criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione.

La normativa prevede la possibilità per il lavoratore di trasformare in fringe benefit anche le somme rivenienti dal premio di risultato, fermi i limiti della soglia di esenzione (ordinariamente 258,23 euro ma variata per l’anno 2022 dal Decreto Aiuti come successivamente spiegato).

Modifiche per l’anno 2022 sui fringe benefit

Per il solo anno 2022 l’articolo 12 del D.L. n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n 142, ha introdotto una specifica ed autonoma previsione di non concorrenza ai fini reddituali, innalzando a 600,00 euro la soglia di esenzione per dei fringe benefit – adeguata poi al limite di 3.000,00 euro con il D.L. 176/2022  (ordinariamente 258,23 euro). Infatti, la norma prevede che: “Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il  limite complessivo di euro 600,00. “

Sempre per il solo anno 2022 l’articolo 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, dispone l’esenzione alla formazione del reddito imponibile dell’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di € 200,00 per lavoratore, che non concorrono al raggiungimento del limite di 600,00 euro sopra descritto[1].

Il giorno 4 novembre 2022, con la circolare n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di misure fiscali per il welfare aziendale in particolare sui fringe benefit con riferimento all’innalzamento, per il 2022, del limite di esenzione a 600,00.

Di seguito le principali indicazioni che si rilevano dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate:

  • per l’anno 2022 è stato innalzato fino a 600,00 euro(al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche;
  • rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam;
  • per l’anno di imposta 2022, sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori (art. 51 comma 3 del TUIR) anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche;
  • per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e inoltre quelle previste nel contratto di locazione ad uso abitativo, in una forma di addebito analitico e non forfetario, le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile sono sostenute del lavoratore, locatario, o del coniuge e familiari dello stesso;
  • qualora, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati (fringe benefit), nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione ordinaria l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600,00 includendo nel reddito imponibile dell’intero ammontare e non solo della quota eccedente il medesimo limite;
  • concorre al raggiungimento del limite dei 600,00 euro l’importo del premio di risultato eventualmente destinato, dal lavoratore dipendente, a fringe benefit; quindi, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche sia di importo superiore al limite di 600,00 euro, l’intero valore sarà soggetto a tassazione ordinaria.
  • non concorrono, per l’anno 2022, al raggiungimento del sopra citato limite i buoni benzina che, a seguito delle previsioni di cui all’articolo 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, operano in maniera autonoma e separata, nel limite dei previsti 200,00 euro annui.
  • ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente, o destinati dal lavoratore da premio di risultato,  possono raggiungere il valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed il valore di 600 euro per il totale di altri beni e servizi, comprese le utenze domestiche ed eventuali ulteriori buoni benzina.
  • ATTENZIONE: il superamento dei rispettivi limiti di 200 euro e 600 euro comporterebbe la tassazione su ciascun importo e non sulla sola parte residua.  Infatti, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, qualora in sede di conguaglio, il valore delle somme erogate dai datori di lavoro o destinate dal lavoratore sotto forma di buoni benzina (rivenienti da premio di risultato) risultino superiori al predetto limite di 200,00 euro, e non trovino capienza nemmeno nel limite dei 600,00 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione ordinaria l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 200,00 o 600,00 euro includendo nel reddito imponibile dell’intero ammontare e non solo della quota eccedente il medesimi limiti.

Focus particolare sui Prestiti ai Dipendenti e Fringe Benefit

In questo particolare momento vale la pena approfondire il tema riguardante il prestiti consessi ai dipendenti, l’articolo 51 al comma 4 individua i criteri per la determinazione del valore da prendere in considerazione per specifiche tipologie di beni e per quanto riguarda i prestiti alla lettera b) recita: ”in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172”.

Proviamo ora a meglio esplicitare con un esempio l’incidenza di tale norma nel raggiungimento del limite di imponibilità per i fringe benefit:

Ferme restando le eccezioni previste dalla norma, l’importo da considerare quale fringe benefit sarà pari al 50% della differenza tra il valore degli interessi effettivamente pagati in base al tasso applicato al mutuo/prestito e quelli calcolati prendendo a riferimento il Tasso di Riferimento BCE a fine anno.

Attualmente il tasso BCE ammonta al 2,00% (dopo anni in cui era stato addirittura negativo, la forte ripresa dell’inflazione ha spinto la BCE a decidere di aumentarlo per tre volte dalla fine di luglio);

per semplicità di calcolo ipotizziamo un mutuo concesso al personale dipendente:

  • contratto a dicembre 2021 (ammortamento da gennaio 2022);
  • per l’importo di 150.000,00 euro;
  • al tasso fisso dello 1,00%;
  • durata 20 anni, rata mensili, ammortamento alla francese rata costante;

considerando il tasso BCE a fine anno pari al 2,00% il valore del benefit potrà essere così calcolato:

  1. interessi effettivamente pagati al tasso fisso del 1,00%= 1.468,85 euro;
  2. interessi calcolati al tasso BCE fine anno 2022 tasso riferimento 2,00%= 2.943,72 euro;
  3. differenza b) – a) = 1,474,87 euro

valore del fringe benefit pari a 50% di c) = 737,43

nel caso sopra ipotizzato il valore del benefit ha già superato la soglia di esenzione dalle imposte (per questo anno di 600,00 euro) e quindi l’intero importo di 737,43 euro sarà soggetto all’applicazione della tassazione IRPEF ordinaria, oltre che alla imposizione della contribuzione previdenziale e delle addizionali regionali e comunali.

Ovviamente la situazione soggettiva di ciascuno andrà valutata caso per caso ed è in capo al datore di lavoro effettuare in sede di conguaglio tutte le verifiche del caso. Certo è che se si supera anche di un solo centesimo la soglia dei 600,00 euro gli effetti sono quelli sopra descritti. Va quindi posta la massima attenzione, per chi è nelle condizioni di poterlo fare, nel verificare anticipatamente se, sommando il valore del fringe benefit riveniente dall’eventuale mutuo/prestito contratto con la propria azienda e altri fringe benefit (anche da devoluzione premio di risultato), si dovesse superare la soglia di non imponibilità.

Appare evidente che la norma sopra descritta crei inattese distorsioni, venute alla luce a seguito dell’aumento del tasso di riferimento. Gli effetti sono sicuramente impattanti per chi ha mutui a tasso fisso ma non si può escludere un qualche effetto anche per i tassi variabili, se si pongono comunque al di sotto del tasso BCE. Va inoltre tenuto conto che per l’anno prossimo, a meno di ulteriori provvedimenti derogatori il limite di esenzione ritornerà a 258,23.

Per quanto sopra è auspicabile un intervento normativo volto a rivisitare la norma in maniera strutturale. Per ora non possiamo che limitarci a spiegare la situazione esistente, come abbiamo cercato di fare riguardo le misure sui fringe benefit per l’anno 2022 che, viste le indicazioni della Agenzia delle Entrate, hanno ben poco di straordinario e derogatorio.

Per ulteriori informazioni dovessero necessitare, le RSA e le strutture territoriali della FISAC CGIL sono, come sempre, a disposizione.

Il Coordinamento Nazionale FISAC CGIL Credito Cooperativo

[1] Sul tema vedi la circolare Agenzia delle Entrate 14 luglio 2022, n. 27/E

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