CONGEDO PER HANDICAP GRAVE
Aggiornamenti 2022
La Legge 104 è la principale fonte normativa che riconosce benefici fiscali, economici e lavorativi ai portatori di handicap. È una legge pensata per tutelare e promuovere i diritti, l’integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili e dei loro familiari, che se ne prendono cura.
La legge 104 è divenuta di applicazione comune in particolare nella gestione dei permessi, per consentire alle famiglie, sempre più in difficoltà nella conciliazione dei tempi vita/lavoro, di avere spazi di tempo che consentano di prestare attenzione ai familiari in condizioni di disabilità.
LA LEGGE 104 RICONOSCE LA POSSIBILITÀ DI FRUIRE DI UN PERIODO DI CONGEDO RETRIBUITO FINO AD UN MASSIMO DUE ANNI PER I LAVORATORI CHE ASSISTONO FAMILIARI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE.
SOGGETTI INTERESSATI DAL CONGEDO - NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS 105/2022
A decorrere dal 13 agosto 2022, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto numero 105, si introduce il “convivente di fatto” tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo.
Ne consegue che, a decorrere dal 13 agosto 2022, il congedo spetta in base al seguente ordine di priorità:
♦ Coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente, convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
♦ Padre o madre (anche adottivi o affidatari) della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016;
♦ Figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
♦ Fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, entrambi i genitori ed i figli conviventi, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
♦ Parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli / sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Il diritto al congedo straordinario, ribadisce il nuovo articolo 42 comma 5, spetta anche “nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”. Ovviamente la stessa dovrà essere attiva al momento della decorrenza del congedo e dovrà essere garantita per tutta la sua fruizione.
COPERTURA ECONOMICA
Il congedo è retribuito con una indennità pari all’ultima retribuzione percepita con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento entro il LIMITE COPERTURA ECONOMICA stabilito annualmente in base alle rivalutazioni ISTAT.
Il periodo è coperto dai contributi figurativi e l’indennità viene corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.
Il congedo non rientra nel calcolo del periodo di comporto.
Per i periodi nei quali non è prevista attività lavorativa (es. part-time verticale), il congedo non è riconosciuto.
♦ non può superare i 2 anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa; ♦ non può essere riconosciuto a più lavoratori per l’assistenza alla stessa persona, salvo che per l’assistenza allo stesso figlio con handicap grave, nel qual caso i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente; ♦ la persona da assistere non deve essere ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza; ♦ Il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
LIMITI AL CONGEDO
Ha diritto al congedo straordinario per assistere il genitore gravemente disabile anche il figlio con lui non convivente, in mancanza di tutti gli altri familiari legittimati a godere del beneficio, secondo l’ordine di priorità indicato dalla legge. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con sentenza n. 232 del 2018 con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 là dove non prevedeva, appunto, questo beneficio anche per il figlio non convivente per l’assistenza del padre. Il requisito della precedente convivenza non può dunque «assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico». La Corte ha precisato che il figlio, dopo aver conseguito il congedo straordinario, ha l’obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa.
CONGEDO E FAMILIARE NON CONVIVENTE
FRAZIONABILITÀ
Il beneficio è frazionabile anche a giorni (interi). Tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria – perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l’effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie.
Le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo straordinario (messaggio n. 28379 del 25.10.2006). Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad esempio in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti.
Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo previsto per la concessione dei 2 anni di beneficio, l’anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni
IL CONGEDO STRAORDINARIO È FRUIBILE PER OGNI FAMILIARE BISOGNEVOLE DI ASSISTENZA
Nello specifico, il Tribunale aveva respinto la domanda del lavoratore affermando che “il diritto oggettivo di riferimento doveva essere interpretato nel senso della unicità del congedo biennale, ove anche gli assistibili fossero, come nella specie, due”. Per cui, avendo il ricorrente già fruito del congedo in un precedente biennio per assistere la madre, nulla gli competeva per prestare assistenza al padre in eguale condizione di gravità.
La Corte di Appello ha successivamente riformato la sentenza, affermando che i primi due anni fruiti, ai fini della assistenza alla madre, non devono ritenersi preclusivi, come invece opinato da Inps, della concessione del secondo congedo finalizzato, invece, alla assistenza del padre.
FERIE E CONGEDO
FERIE DA MATURARE: I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione delle ferie.
TUTTO QUANTO SOPRA IN MODO RIASSUNTIVO
GLI UFFICI DEL PATRONATO INCA SONO A DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E INOLTRO DELLE RICHIESTE