Lo scorso 30/06/2022 è stato pubblicato il decreto legislativo 105 che ha introdotto importanti novità ed ampliato le tutele per favorire la conciliazione vita-lavoro in relazione agli impegni derivanti dalla maternità/paternità.
Riportiamo di seguito in modo riassuntivo i vari aspetti del decreto, agli interessati ricordiamo che è disponibile la guida alla maternità con le specifiche CAI che provvederemo ad aggiornare alla luce dei contenuti esposti di seguito.
OBIETTIVI: Uno dei principali obiettivi del nuovo decreto legislativo riguarda una migliore conciliazione tra i tempi di vita lavorativa e familiare dei lavoratori. Le nuove misure mirano a distribuire in maniera più equa le responsabilità tra uomo e donna, condizione necessaria al fine di raggiungere la parità di genere sul lavoro e in famiglia.
NOVITÀ SU SMART WORKING per genitori e caregivers: Uno dei punti centrali è quello che riguarda lo s.w. Secondo la nuova normativa i datori di lavoro dovranno dare priorità alle richieste di sw avanzate dai lavoratori con figli fino a 12 anni o, senza limiti di età, nel caso quest’ultimi siano disabili.
CONGEDO PATERNITÀ OBBLIGATORIO: Entra ufficialmente in vigore il congedo di paternità obbligatorio di10 gg. Si potrà usufruire di codesto periodo nell’arco temporale che comprende i due mesi precedenti e i 5 mesi successivi al parto.
CONGEDO PARENTALE: Finora era garantita ai lavoratori e alle lavoratrici in congedo parentale un’indennità fino al sesto anno di vita del bambino pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi. Dal 13/08 questo diritto verrà prolungato fino ai 12 anni di vita e la durata passerà da 6 a 9 mesi con un’indennità sempre al 30% dello stipendio a condizione che ciascuno dei genitori usufruisca di un periodo di almeno 3 mesi (in caso di fruizione da parte di un solo genitore permane il limite di 6 mesi). Nel caso vi sia un “genitore solo” (o in caso di affidamento esclusivo) il periodo indennizzato spettante è di 9 mesi.
COMPUTO CONGEDO PARENTALE SUGLI ISTITUTI CONTRATTUALI: Sulla base del nuovo provvedimento i periodi di congedo parentale vanno computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.