Proseguiamo la nostra ricerca su come le Categorie Professionali interpretano il loro ruolo di “segnalatori”. Questa panoramica intende offrire elementi di riflessioni per interpretare al meglio un capitolo molto complesso come quello delle “segnalazioni di operazione sospette”.
Individuare con esattezza il perimetro delle operazioni oggetto di riciclaggio di denaro proveniente da reato tributario: questo è l’obbiettivo del Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio n. 261-2013/B approvato il 19 aprile 1013. Secondo un noto principio di Economia del Diritto, se ci si basa (anche) su un sistema di segnalazioni per prevenire e reprimere un comportamento illecito, troppe segnalazioni rischiano di mandare in tilt il Sistema. L’ incremento di segnalazioni nell’ultimo periodo ha dunque sollecitato un rinnovato orientamento da parte degli Operatori Professionali, che sottolineano alcuni punti fermi, che andiamo a ricordare.
Viene evidenziato, anzitutto, che l’obbligo di segnalazione sussiste solo nel caso in cui si sappia, o più semplicemente si sospetti (oppure vi siano ragionevoli motivi per sospettare) che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazione di riciclaggio; così, con riferimento agli illeciti tributari, per assumere rilevanza ai fini della normativa antiriciclaggio non basta il sospetto riferito al reato tributario, ma deve trattarsi di un sospetto esteso al riciclaggio di denaro proveniente dal reato tributario.
Al riguardo, è difficilmente configurabile che una somma di denaro provenga da un’attività di evasione fiscale, dato che da questo reato, generalmente, non si ottengono proventi ma si ottiene un risparmio (quello corrispondente all’attività evasiva). In ogni caso, se sia sospettabile che da un reato tributario derivi un’attività definibile come riciclaggio, il profitto del reato deve essere identificato con l’imposta evasa e non con l’imponibile che è stato sottratto alla tassazione.
Occorre, poi, ricordare che il riciclaggio non è configurabile in qualsiasi fattispecie di illecito tributario, essendo penalmente punibile solo alcune gravi violazioni riguardanti l’IVA e le Imposte sui Redditi, restando invece esclusa qualsiasi violazione in materia di Irap e di Imposte Indirette.
Quando dunque sussistono elementi che facciano sospettare un reato tributario e che vi sia, o che vi possa essere, un reimpiego del profitto del reato nell’acquisto di un determinato bene, la valutazione della situazione deve avvenire sulla base di tutti (e soli) quei documenti che il Notaio è tenuto richiedere per il corretto svolgimento delle proprie funzioni, senza quindi che possa configurarsi a suo carico un obbligo di effettuare indagini più approfondite di quelle che la best practice professionale sollecita.
Ultimo accenno alle fattispecie elusive, per riaffermare che si deve comunque trattare solo di quelle nelle quali possa configurarsi un reato e che, in ogni caso, il dovere di segnalazione sfuma al cospetto di situazioni valutabili in termini altamente discrezionali. Anche il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ambito nel quale il riciclaggio può configurarsi, avviene solo se gli atti fraudolenti rappresentino il profitto di un precedente reato fiscale.
Gazzetta Ufficiale |
Dal 2014 controlli più stringenti contro il riciclaggio. Sulla Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio 2013 è stato pubblicato il provvedimento 3 aprile 2013 di Bankitalia sulla cosiddetta “adeguata verifica” antiriciclaggio. Il provvedimento detta le istruzioni sui criteri di valutazione. In particolare, in caso di impossibilità di rispettare gli obblighi di “adeguata verifica” a fronte di un conto o di un rapporto esistente, le Banche dovranno interrompere il rapporto e restituire le somme tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Su questo argomento, di cui abbiamo già dato conto, e su tutto il nuovo “schema” di Bankitalia, torneremo presto con un articolo ad hoc.
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