Il Dlgs.30.12.21 n.228, convertito con modifica dalla Legge 25.2.22 n.15 Decreto Milleproroghe, ha modificato la disciplina prevista nel Dlgs.21.11.07 n. 231, in materia di identificazione a distanza, tutela della riservatezza delle informazioni antiriciclaggio e limiti all’utilizzo del contante.
Il Legislatore,infatti, con la Legge in oggetto ha inserito all’art.19, comma1 lett.a n. 4-ter -D.Lgs. 231/2007 una nuova ipotesi di identificazione a distanza nel caso di rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento ed a servizi di informazione sui conti per il cliente già identificato da un altro Soggetto obbligato che, previa identificazione elettronica basata su specifiche credenziali che assicurino i requisiti previsti dall’articolo 4 del regolamento delegato Ue 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017 consente di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento a sé intestato presso il Soggetto obbligato in uno Stato membro dell’Unione europea tenuto all’identificazione, che acquisisce il nome ed il cognome del cliente.
Inoltre, la Legge di conversione del Dl. 30.12.21 n.228, ha introdotto nel testo della Normativa antiriciclaggio all’art. 38, Tutela del segnalante, i commi 3 e 3-bis con il fine di rafforzare la riservatezza delle informazioni antiriciclaggio nel caso in cui si trovino nella disponibilità dell’Autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale.
In particolare, al terzo comma art. 38 Dlgs.21.11.07 n.231, il Legislatore ha previsto l’adozione da parte dell’Autorità giudiziaria, in tutte le fase del procedimento, delle misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell’invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle Fiu, il contenuto delle stesse e l’identità dei Segnalanti.
E’previsto che i dati identificativi dei Segnalanti non possano essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possano essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. In questo caso, l’Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del Segnalante e, dove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle Fiu stesse.
Al comma 3-bis, il Legislatore ha previsto che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la rivelazione indebita dell’identità del Segnalante è punita con la reclusione da due a sei anni e la stessa pena si estende a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l’invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle Fiu od il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l’identificazione del Segnalante.
Il Dlgs.30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25.2.22, n. 15 Decreto Milleproroghe è intervenuto sull’art. 49 del D.Lgs. 231/07, denominato Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore prevedendo la permanenza per l’anno in corso della soglia di 1.999 euro per i trasferimenti tra Soggetti diversi mentre, a partire dall’ 1. 1.23 il limite tornerà a 999,99 euro.