E’ in vigore il Dlgs.8.11.21n.195 recepimento Direttiva Ue.1673/2018 Lotta al riciclaggio per il tramite del sistema sanzionatorio penale. Da osservare che l’Ordinamento italiano era già ampiamente conforme alle Normative europee e quindi il recepimento si è risolto in interventi di dettagli per estendere il campo di applicazione di Norme nazionali già esistenti.
Il tema principale previsto dal Dlgs.195/2021 è l’allargamento dell’ambito dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio di utilizzo di denaro di provenienza illegale ed autoriciclaggio di cui agli art.648-648bis-648ter-648ter1 Codice penale; in questo ampliamento dei reati presupposto rientrano anche quelli di natura contravvenzionale (ovviamente entro certi limiti edittali) ed i reati di natura colposa.
Il Dlgs.195/2021 ha introdotto, dunque i reati presupposto di natura contravvenzionale (atto od omissione con cui si contravviene ad un precetto contenuto in una Norma giuridica e che, in genere, offende gli interessi amministrativi dello Stato)con una rimodulazione delle pene come segue:
- Per il reato di ricettazione da uno a quattro anni di reclusione e da 300 a 6mila euro di multa;
- Per i reati di riciclaggio e reimpiego da due a sei anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa;
- Per la fattispecie delittuosa di auto riciclaggio da uno a 4 anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa.
Il Legislatore ha delimitato il campo dei reati contravvenzionali che formano presupposto dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio limitandone la configurabilità di queste fattispecie solo quando i beni oggetti delle condotte siano provenienti da contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo ad 1 anno od a 6 mesi nel minimo.
Vi è poi la modifica posta dal Dlgs. 195/2021 art.1 all’art.9 comma4 Codice penale che estende ai reati di ricettazione ed autoriciclaggio la Norma derogatrice al principio di territorialità della giurisdizione italiana inserendo queste ipotesi delittuose tra le eccezioni espresse per le quali viene sempre prevista la punibilità secondo la Legge italiana dei fatti commessi da un cittadino del nostro Paese all’estero, anche senza condizioni di procedibilità ed in assenza del principio di reciprocità.