Antiriciclaggio: aggiornamento statistico delle segnalazioni di operazioni sospette

La comunicazione obbligatoria delle Segnalazioni di operazioni sospette, rappresenta un presidio efficace di prevenzione e contrasto a possibili tentativi di riciclaggio ed uso di proventi da attività illecite.

Lo scopo del meccanismo legato alle Sos si esprime nella necessità di fare emergere, da determinate operazioni o condotte, tutte quelle anomalie degne di essere sottoposte all’attenzione della Uif, ostacolando così l’ingresso delle risorse di origine illegale all’interno del circuito economico legale.

L’astrattezza del concetto di operazioni sospette, tuttavia, ha determinato anche il bisogno di agevolarne l’individuazione da parte dei Soggetti obbligati (costituita da intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari).

Per questi motivi i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, elaborati e diffusi dall’UIf., sono stati integrati da ulteriori indicatori di anomalia che, avendo la funzione di ridurre i margini di incertezza legati a valutazioni soggettive od a comportamenti discrezionali, favoriscono una maggior linearità nell’opera dei Segnalanti.

Con la Newsletter 1-2022, l’Uif rende noto il lento adeguamento della Pubblica Amministrazione alle prescrizioni di cui al Dlgs.21.11.07 n. 231, relative alla necessità di dotarsi concretamente di sistemi di comunicazione delle operazioni sospette efficaci e con la Newsletter 2-2022 presenta una serie di dati statistici che esprimono un trend pressoché positivo.

In particolare, si segnala una crescita evidente (pari al 23,3%) delle segnalazioni presentate nel 2021 rispetto all’anno precedente, con un incremento costante per entrambi i semestri dell’anno in oggetto, nonché un’elevata attività collaborativa di Uif ed Autorità Giudiziaria conseguente al maggiore flusso di Sos.

Si può notare, un ampliamento delle segnalazioni per riciclaggio voluntary disclosure il risultato di questa notevole attività appare principalmente riconducibile al settore degli Intermediari finanziari non bancari, titolari di un range pari al 33,4% del totale segnalato.

A livello regionale, la Lombardia, il Veneto, il Lazio, il Piemonte, la Toscana e il Trentino-Alto Adige si collocano in vetta alla classifica per aver registrato maggiori incrementi in valori assoluti per segnalazioni di operazioni sospette. A livello transnazionale, nell’anno 2021 si registra un aumento nella ricezione di richieste e di informative spontanee delle Autorità estere ed oltre 11mila segnalazioni cross-border da Fiu (Financial Intelligence Unit) dell’Unione Europea. 

La pandemia ha visto acuirsi nel tempo i rischi di frodi e di corruzione nel comparto della Sanità, nonché intensificarsi i fenomeni di abuso generati dagli interventi economici straordinari disposti in ottica di governance pubblica. In questo scenario, le garanzie antiriciclaggio si sono confermate un potente strumento per preservare l’integrità del sistema.

In particolare, per quanto attiene alle segnalazioni effettuate in fase pandemica, l’ Uif ha rafforzato la collaborazione con la Dna (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo) attraverso lo scambio di informazioni sui nominativi contenuti nelle segnalazioni ed ha, altresì, incrementato i rapporti con la Magistratura.

Sulla base delle considerazioni finora esposte non resta che aspettarsi una sempre maggiore consapevolezza sul tema ed un crescente utilizzo in futuro dello strumento delle Sos, di cui giova evidenziare il carattere preventivo, strutturalmente distante dallo schema della denuncia penale, necessaria in un momento successivo per controlli di carattere più incisivo.

NOTE AGGIUNTIVE

  • Il Decreto Antiriciclaggio recepisce la Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, le disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif), dalle Autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, Consob, Ivass), sui pareri e le indicazioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria. Assumono particolare importanza i provvedimenti adottati dalla Banca D’Italia: Provvedimento del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Antiriciclaggio; Provvedimento del 10 marzo 2011, recante disposizioni in materia di organizzazione e controlli antiriciclaggio; Provvedimento del 3 aprile 2013, recante disposizione attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI) e modalità semplificate di registrazione ai sensi dell’art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Antiriciclaggio.
  • Il principale organismo internazionale di coordinamento in materia è il Gafi (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), le cui e raccomandazioni coordinano e disciplinano i rapporti tra autorità pubbliche e settore privato, al fine di identificare e valutare i rischi, adottando adeguate misure di mitigazione.
  • L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif), istituita ai sensi dell’art. 6 Decreto Antiriciclaggio presso la Banca d’Italia, è la struttura nazionale incaricata a ricevere ed acquisire informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio, di effettuare l’analisi finanziaria e, su tali basi, di valutarne la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e Direzione investigativa antimafia) e della collaborazione con l’Autorità Giudiziaria. In particolare, l’Unità riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette inviate dai soggetti obbligati, nonché il flusso mensile di segnalazioni aggregate da parte degli intermediari finanziari (cfr. artt. 6, 40-41 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.).
  • I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti riscontrati dalla Uif con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio. Redatti sulla base dell’esperienza maturata in sede di analisi finanziaria e con il contributo delle competenti Autorità investigative e di vigilanza, mettono in correlazione particolari sequenze logico- temporali di fatti e comportamenti che l’esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali.
  • Per approfondimento:  cfr. Cass., sez. II, 8 agosto 2018, n. 20637, in Foro It., 2018, con cui la Corte si è pronunciata sul caso di omessa segnalazione, da parte di un istituto bancario, di operazioni finanziarie sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio in vigore all’epoca dei fatti (D.L. 3 maggio 1991, n. 143). Lo scorso 30 novembre 2021, da ultimo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 di attuazione della Direttiva 2018/1673/UE sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Per banche e intermediari finanziari, nonché per gli altri soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, il nuovo regime impatta sul tema della rilevanza penale della mancata Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS).
  • Si rimanda al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui La collaborazione volontaria (voluntary disclosure) è uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. Possono avvalersi della procedura anche i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ovvero che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi».
  • Si veda la Comunicazione della Uif del 16 aprile 2020 sulla prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19. Con la Comunicazione del 27 marzo 2020 erano state dettate misure temporanee e avvertenze per mitigare l’impatto sui soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni nei confronti della UIF.
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