Come ogni anno siamo arrivati al momento in cui è necessario inserire la programmazione delle ferie per l’anno 2022 in procedura Zucchetti.
In tema di ferie il CCNL prevede all’art. 58 comma 6 :
“Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio”.
Ne consegue che il datore di lavoro deve tenere conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore, realizzando un equo contemperamento.
Il termine ultimo per l’inserimento è quello del 31 marzo in modo tale da procedere successivamente all’approvazione da parte dei responsabili entro il 30/4.
Facciamo chiarezza su alcuni punti al fine di sgombrare il campo da interpretazioni non corrette:
- Non si possono pianificare più di 2/3 settimane di ferie (anche non consecutive) tra giugno e settembre.
FALSO l’art.58 del CCNL non prevede tale limite; la programmazione deve comunque tenere conto delle esigenze di tutti i lavoratori e della necessità di garantire il servizio. - Non si possono pianificare più di 2 settimane di ferie consecutive
FALSO l’art.58 del CCNL non prevede tale limite; la programmazione deve comunque tenere conto delle esigenze di tutti i lavoratori e della necessità di garantire il servizio. - Non si può alternare una settimana di ferie con una di lavoro per poi rimettersi in ferie
FALSO l’art.58 del CCNL non prevede tale limite. - Non si possono pianificare le ferie nelle ultime 2 settimane di dicembre
FALSO l’art.58 del CCNL non prevede periodi franchi, ferma restando la necessità di garantire il servizio. - L’azienda è obbligata a concedermi le ferie nei periodi nei quali ho inserito la pianificazione
FALSO l’Azienda deve comunque garantire l’erogazione dei servizi e quindi verificare che sia presente almeno un collega ogni segmento. Per questo non esiste un diritto incondizionato del lavoratore alla scelta del proprio periodo di ferie. E’ quindi giustificato il comportamento del datore di lavoro che, nel rispetto delle previsioni del CCNL ed in presenza di effettive esigenze di servizio, accolga solo parzialmente le richieste del dipendente in merito al periodo di fruizione del riposo feriale. Una volta confermata dall’azienda, la pianificazione può essere modificata solo in casi eccezionali, di comune intesa tra Azienda e lavoratrice/lavoratore (art.58 comma 4). L’Azienda può richiamare il lavoratore dalle ferie qualora urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo restando il diritto del lavoratore a completare le ferie in un periodo successivo e il diritto al rimborso delle spese derivanti dall’interruzione (art. 58 comma 7). - L’azienda può obbligarmi ad andare in ferie in un determinato periodo dell’anno
FALSO Il potere discrezionale del datore di lavoro di fissare l’epoca delle ferie è limitato dalle esigenze di: – tenere conto degli interessi del lavoratore (art.2109 c.c.); – rispettare il principio per cui le ferie debbono essere godute entro l’anno e non successivamente (art.2109 c.c. e Corte Cost. 19/12/90, n. 543). Pertanto, è illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché: – non si tenga conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali; – non venga salvaguardata la funzione fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche. E’ per questo che si chiede la preventiva pianificazione delle ferie tra colleghi: il fine è quello conciliare le esigenze personali e quelle aziendali.
Alcuni ulteriori chiarimenti utili:
- È obbligatorio durante l’anno pianificare un periodo di ferie di almeno 2 settimane consecutive;
- La pianificazione delle ferie può avvenire a settimana o a giornata singola;
- Ai colleghi in ferie non può essere richiesta prestazione lavorativa in smart working (sebbene possa sembrare scontato è bene chiarirlo). Questo vale anche per eventuale partecipazione a riunioni convocate in videoconferenza;
- Durante le ferie (così come nei week end) è vietato accedere al portale BLearning esterno per adempiere all’attività formativa – compresi Ivass e Mifid – (Art. 76 CCNL) ;
- Chi è in malattia non può pianificare le ferie, lo farà al suo rientro al termine del periodo d’assenza;
- Nel piano vanno inseriti tutti i giorni di ferie ed ex festività entro il 31 dicembre 2022, come previsto da un accordo sindacale. Ricordiamo tuttavia che, in caso di mancata fruizione, eventuali festività soppresse non godute saranno monetizzate all’inizio dell’anno successivo. Non esiste invece l’obbligo di pianificare la banca ore; eventuali dotazioni presenti nel contatore “Banca ore da pianificare” potranno essere fruite entro 24 mesi dalla data di maturazione, così come previsto dall’art. 110 del Contratto Nazionale.
- E’ sempre possibile modificare nel corso dell’anno il proprio piano ferie, condividendolo con il responsabile che dovrà approvare il cambio.
Una giusta fruizione delle ferie è fondamentale per il riposo psicofisico e mentale dei colleghi. Vi chiediamo di segnalarci eventuali forzature o “fantasie contrattuali” con le quali potreste scontrarvi accidentalmente.
Le ferie vanno godute e non solamente fatte!
Fisac Cgil Gruppo Bper