Verona, 10/5/2013
Il 10 maggio è stato firmato, fra le Parti, un verbale per l’attivazione della tassazione agevolata IRPEF su una serie di voci salariali, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, peraltro recentemente modificate rispetto a quelle precedentemente in vigore.
Le voci retributive riconosciute come connesse a miglioramenti di produttività ed efficienza e pertanto oggetto della agevolazione fiscale, sono per il biennio 2013-2014 le seguenti:
· straordinario, in tutte le modalità di prestazione e relative maggiorazioni ( feriale 25%, settimanale 30%, e notturno, 55 e 65%),
· lavoro supplementare per i par-time
· compenso turni e indennità turni notturni
· le varie indennità per spostamento orario, reperibilità e interventi in ambito IT
Si sottolinea in particolare che, grazie a questo specifico verbale applicativo, anche l’erogazione straordinaria – prevista a giugno 2013 e concordata con l’accordo del 17.4 – sarà assoggettata ai benefici fiscali in argomento, in considerazione della identificata correlazione della stessa agli indicatori di efficientamento operativo precisati nell’accordo del 10 maggio.
L’agevolazione fiscale riguarda le fasce di reddito fino a 40.000 € percepito nel 2012 e viene applicata nel limite massimo di 2500 € annui (sono pertanto assoggettate a tale limite le voci retributive complessivamente percepite e quindi anche le voci più sopra elencate).
In base all’accordo 10 maggio, le agevolazioni fiscali riguardano anche il premio aziendale da erogarsi nel 2014, di cui – ricordiamo – l’accordo del 17.4 ha già definito l’ammontare minimo rimandando, peraltro, ad una successiva intesa da stipulare entro il 30 luglio p.v. la descrizione dettagliata dei parametri di riferimento cui legare la sua effettiva erogazione
Evidenziamo infine che, sempre grazie all’ultimo verbale, con esclusivo riferimento alla erogazione straordinaria, si prevede, in aggiunta ai benefici fiscali, di poter attivare a tempo debito e secondo le modalità e nei limiti che verranno precisati dai dicasteri competenti, anche la decontribuzione INPS.
Ricordiamo che in base all’ultimo decreto interministeriale noto del dicembre 2012 relativo alle erogazioni corrisposte nel 2012, lo sgravio contributivo è previsto sulla quota costituita dalle erogazioni stabilite dagli accordi aziendali nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita che, per il lavoratore, potrebbe comportare un ulteriore risparmio nell’ordine del 9% circa ( l’importo esatto dipenderà dalle singole fasce di reddito, ma anche dal riparto delle disponibilità previste dalla legge di stabilità).
Anche di tale vantaggio abbiamo già beneficiato in passato, ad esempio recuperando, nel settembre scorso, la contribuzione sul premio 2011 (nello statino stipendio vedi voce SGR.DIP CTR.PR.AZ.)
Riteniamo di aver completato, con questo accordo, il percorso per la migliore tutela degli interessi dei lavoratori delle Aziende del Gruppo.
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