Antiriciclaggio: la retromarcia sul contante (Parte 2)

Il ripristino della soglia di 1999,99 euro per i pagamenti in contanti (vedi nostra comunicazione del 15 marzo) tra diversi soggetti, fino a tutto il 2022, non ha comunque nessun impatto sulle sanzioni, previste fino a 50mila euro.

Le sanzioni si applicano per coloro che pagano in contanti beni/servizi, per chi concede prestiti anche all’interno alla sua stessa Impresa/famiglia/amici. Questo riguarda non solo per il denaro contante ma anche per i titoli al portatore.

La novità riguarda esclusivamente la nuova soglia (valore considerato come lecitamente trasferibile in contanti, intervenendo sul comma 3bis art.49 Dlgs.231/07). Questa disposizione modula con tempistiche specifiche il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore derogando a quanto inizialmente stabilito al comma1 (2.999,99 euro). E’ utile ricordare che i trasferimenti superiori alla soglia sono, in ogni caso, vietati quando sono effettuati con più pagamenti di ammontare inferiore che appaiano, però, artificiosamente frazionati.

            La modifica al Dl Milleproroghe 228/21 non incide sull’apparato sanzionatorio correlato, individuato invece dall’art.63 Dlgs.231/07. La norma dispone una progressività del minimo edittale della sanzione pecuniaria amministrativa applicabile (comma 1ter) parametrandola, di fatto, alla soglia massima di contante legittimamente trasferibile.

Il comma1 art.63 stabilisce, in via generale, una sanzione compresa tra 3mila e 50mila euro, mentre il minimo erogabile è rimodulato in misura di 2mila euro per violazioni commesse tra il 1.7.20 ed il 31.12.21 e ridotto a 1.000 euro dal 1.1.22. di conseguenza le eventuali violazioni commesse/contestate a partire dal primo gennaio scorso continueranno ad essere sanzionate nella misura minima di 1.000 euro e di 50mila in quella massima, colpendo sia chi effettua il pagamento sia chi lo riceve sia persona fisica che  giuridica.

Per i cittadini stranieri non residenti nel nostro Paese i pagamenti effettuati a favore di operatori commerciali al minuto e a favore di agenzie di viaggio e turistiche sono ammessi entro il limite di 15mila euro. L’importante che vengano rispettate le seguenti condzioni:

  • Comunicazione preventiva da parte dei prestatori di beni/servizi all’Agenzia delle Entrate l’adesione alla deroga;
  • All’atto dell’acquisto acquisizione di una fotocopia del passaporto;
  • Acquisizione di una autocertificazione di non residenza in Italia e di non cittadinanza italiana, di un paese Ue o di Paese appartenente allo spazio economico europeo;
  • Versamento del pagamento su conto corrente entro il primo giorno feriale successivo all’operazione;
  • Comunicazione entro 10 aprile se contribuente mensile ed entro il 20 aprile se trimestrale di tutte le operazioni in contanti quando superiori a 999.99 euro.
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