SOGGETTI RILEVANTI E R.O.P.
Soggetti Rilevanti e Registro delle Operazioni Personali sono da alcuni giorni temi di attualità tra colleghi e colleghe che operano nell’ambito normativo MIFID II.
L’Azienda, in applicazione del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della commissione, che integra la Direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento, ha infatti reso operativo il Registro delle Operazioni Personali.
Più nel dettaglio il Regolamento comunitario sopra citato ( clicca QUI per scaricare un breve estratto degli articoli a cui ci riferiamo ) ha disciplinato in modo analitico i concetti di “soggetto rilevante” e di persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela nonché il concetto di “operazioni personali”.
Il combinato disposto di queste definizioni si traduce in un obbligo prescrittivo per le imprese di investimento atto ad “…impedire le attività previste ai paragrafi 2, 3 e 4 ai soggetti rilevanti che partecipano ad attività che potrebbero dare origine a conflitti di interesse o che, nell’esercizio dell’attività svolta per conto dell’impresa, hanno accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 o ad altre informazioni riservate riguardanti clienti od operazioni con o per clienti.” Comma 1 art.29 Reg.Del.UE 2017/565,nell’intento di garantire trasparenza formalizzata di informazioni e correttezza operativa sui mercati finanziari.
Contestualizzando la teoria e passando alla pratica, l’intento del legislatore comunitario sarebbe quello di evitare, almeno, episodi come quello accaduto la scorsa settimana sull’onda dei rumors di stampa e di borsa circa un’OPA ostile di Unicredit su BancoBPM. L’OPA non è avvenuta la speculazione sul titolo sì.
BancoBPM ha dato applicazione alla norma adottando il Registro delle Operazioni Personali, strumento che consente una verifica “ex post” di eventuali determinate operazioni finanziarie effettuate dai soggetti rilevanti, monitorando una platea di persone che va dall’amministratore delegato ai gestori privati e personal della rete, tutte soggette alle medesime regole e restrizioni, individuando in sostanza alcune migliaia di persone come soggetti rilevanti. Quando si dice la democrazia del mercato!
Si tratta di una scelta organizzativa in linea con il principio che già conosciamo, e non condividiamo, di massima delega delle responsabilità e di diluizione dell’efficacia delle norme. Altre Banche hanno fatto scelte più mirate nella individuazione delle posizioni rilevanti, sulla scorta della considerazione che se il 50% dei dipendenti sono considerati soggetti rilevanti, alla fine, nessuno lo è davvero.
Ad ogni buon conto tutti i dipendenti come individuati all’articolo 2.1 del “Regolamento in materia di operazioni personali in strumenti finanziari” 29/11/2018 sono quindi tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella norma di processo 484/2020, mitigata per quanto riguarda l’obbligo di segnalazione, da parte del dipendente, di operazioni poste in essere da parenti conviventi che abbiano opposto formalmente il proprio diniego a segnalare alla Banca le proprie operazioni in strumenti finanziari.
Resta il fatto che, seppure il collega/la collega non ha, in questo caso, responsabilità nei confronti della Banca per la mancata segnalazione, la violazione delle disposizioni in tema di disciplina delle informazioni privilegiate e degli abusi di mercato, così come disposto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/565, comporta l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 180 e seguenti di cui alla Parte V Titolo I bis del TUF. Chiosa infatti la Banca nella lettera allegata alla mail del 14 febbraio u.s. “In ogni caso non devi eseguire direttamente o far eseguire dalle Persone Rilevanti a te collegate le operazioni individuate come vietate”.
Considerata la natura ed il fine della normativa implementata, ovvero il perseguimento della maggiore trasparenza informativa e correttezza operativa possibili del mercato finanziario, con esplicito riferimento al comportamento degli “operatori professionali”, sarebbe stato opportuno dedicare al tema più che una mail con un elencazione di norme dal sapore amministrativo, un focus formativo, che comunque richiederemo, incentrato sui requisiti di deontologia professionale richiesti dal regolatore agli operatori del mercato finanziario.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Articolo 2, Definizioni, commi 1 e 3 bis
…si intendono per
1) «soggetto rilevante» in relazione all’impresa di investimento: uno dei seguenti soggetti:
a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell’impresa;
b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell’impresa;
c) dipendente dell’impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell’impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte dell’impresa;
d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all’impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte dell’impresa;
3 bis) «persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela»: una delle seguenti persone:
a) il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale; b) i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante;
c) ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale considerata;
Articolo 28, Ambito di applicazione delle operazioni personali
Ai fini degli articoli 29 e 37 un’operazione personale è una negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale;
b) l’operazione è eseguita per conto di una delle persone seguenti:
i) il soggetto rilevante;
ii) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami;
iii) una persona nei confronti della quale il soggetto rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l’esecuzione.
Articolo 29, Operazioni personali
1. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono disposizioni adeguate per impedire le attività previste ai paragrafi 2, 3 e 4 ai soggetti rilevanti che partecipano ad attività che potrebbero dare origine a conflitti di interesse o che, nell’esercizio dell’attività svolta per conto dell’impresa, hanno accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 o ad altre informazioni riservate riguardanti clienti od operazioni con o per clienti.
2. Le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non realizzino operazioni personali che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:
a) operazioni loro vietate dal regolamento (UE) n. 596/2014;
b) operazioni che comportano l’abuso o la divulgazione scorretta di informazioni riservate;
c) operazioni che confliggono o rischiano di confliggere con gli obblighi che incombono all’impresa di investimento in virtù della direttiva 2014/65/UE.
3. Le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non consiglino né raccomandino a un’altra persona, al di fuori dell’ambito normale dell’attività lavorativa o di un contratto di servizi, di intraprendere operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell’ambito di applicazione del paragrafo 2 o dell’articolo 37, paragrafo 2, lettera a) o b), o dell’articolo 67, paragrafo 3. 31.3.2017 L 87/32 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT
4. Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non comunichino a un’altra persona, al di fuori dell’ambito normale dell’attività lavorativa o di un contratto di servizi, informazioni o pareri, ove il soggetto rilevante sappia o debba ragionevolmente sapere che, in conseguenza di detta comunicazione, l’altra persona compirà o è probabile che compia uno dei seguenti atti:
a) realizzare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell’ambito di applicazione dei paragrafi 2 o 3 o dell’articolo 37, paragrafo 2, lettera a) o b), o dell’articolo 67, paragrafo 3;
b) consigliare o sollecitare un’altra persona a realizzare dette operazioni.
5. Le disposizioni prescritte al paragrafo 1 sono intese ad assicurare che:
a) tutti i soggetti rilevanti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall’impresa di investimento in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni, conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 4;
b) l’impresa sia informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, mediante la notificazione di tali operazioni o mediante altre procedure che le consentano di individuarle;
c) le operazioni personali notificate all’impresa o da essa individuate siano registrate, corredate dell’annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi all’operazione.
In caso di accordi di esternalizzazione, l’impresa di investimento assicura che l’impresa alla quale l’attività è esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate dai soggetti rilevanti e, dietro richiesta, le fornisca prontamente le informazioni al riguardo.
6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle seguenti operazioni personali:
a) le operazioni personali realizzate nel quadro di un servizio di gestione del portafoglio discrezionale, nell’ambito del quale non vi è una comunicazione preventiva in relazione all’operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l’operazione è eseguita;
b) le operazioni personali su organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA) soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che richiede un livello equivalente di ripartizione del rischio nelle loro attività, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni sono realizzate non partecipino alla gestione dell’organismo interessato.