L’indennità di cassa è una retribuzione aggiuntiva, visibile in busta paga alla voce “indennità di rischio”, corrisposta al lavoratore adibito a specifiche attività riguardanti il maneggio di valori, sia in via continuativa, come per esempio le operazioni di sportello, sia in via non continuativa come per esempio il caricamento\ scaricamento di ATM.
La norma contrattuale a cui si fa riferimento è l’articolo 49 del nostro Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che regolamenta il capitolo delle cosiddette “indennità modali”, tra le quali rientrano le indennità di cassa. In particolare il comma 3 recita testualmente: “Ai lavoratori/lavoratrici che siano chiamati a sostituire personale utilizzato in mansioni comportanti l’attribuzione dell’indennità di rischio, l’indennità stessa compete, per il periodo di adibizione a tali mansioni, nella misura prevista per il lavoratore/lavoratrice sostituito”.
Ci sono diversi tipi di indennità, commisurate alle mansioni e alle responsabilità, e che variano in base all’effettiva adibizione a cui è sottoposto il\la collega ed ai relativi modelli di servizio delle relative Agenzie:
Agenzie senza servizio di cassa
Presso queste realtà le colleghe e i colleghi che maneggiano valori non allo sportello* (esempio carico/scarico ATM contanti) è prevista l’assegnazione dell’indennità mensile di euro 64,21.
Agenzie con apertura cassa anti meridiana – totale 5 ore
In queste Agenzie, l’operatività di cassa allo sportello è limitata al mattino, con conseguente riconoscimento dell’indennità mensile sino a 5 ore.
L’indennità di cassa percepita mensilmente in busta paga è di euro 126,62.
Agenzia con apertura cassa mattino e pomeriggio – totale 6 ore e 30minuti
In tali filiali, qualora ci siano più consulenti, l’orario di adibizione allo sportello del singolo/a non deve eccedere le 6 ore* e la relativa indennità di cassa per ciascun/a consulente sarà maggiorata sino al 20%, per un importo massimo di euro 151,94.
Nel caso in cui ci sia un solo addetto/a alle attività di cassa, l’indennità è di euro 173,21.
*Nota bene: nel caso in cui colleghi e colleghe dovessero
- maneggiare contante allo sportello presso le agenzie senza servizio di cassa,oppure
- dovessero superare le 6 ore di adibizione in cassa sarà compito del responsabile effettuare la dovuta segnalazione per l’erogazione della differenza spettante.
Gli importi specifici sopra elencati, sono su base mensile e riproporzionati sulla base delle effettive giornate di adibizione.