Dlgs. 4.11.21 attuativo della Direttiva Ue 2018/1673
Il 4.11.21, come ricordato nella comunicazione del 10.21, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il Decreto legislativo in attuazione della Direttiva Ue 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.18, sulla lotta al Riciclaggio mediante il diritto penale
Dalla lettura si evince che, per il tramite di un ampliamento del numero delle condotte criminali rilevanti, come reati presupposto dei delitti di riciclaggio ed auto riciclaggio, cresce esponenzialmente il rischio di imputazione e condanna.
Nel dettaglio, si prevede che i proventi illeciti possano derivare:
A) da delitto doloso o colposo, richiamando un mero criterio qualitativo e non quantitativo, posto che non rileva il quantum di pena prevista;
B) da una contravvenzione per cui è prevista la pena dell’arresto con limiti edittali oscillanti tra sei mesi ed un anno.
Occorre rilevare che, prima dell’attuazione della Direttiva, i reati di cui agli artt. 648bis e 648ter Codice penale trovavano applicazione ove il denaro ed i beni sostituiti/ trasferiti/oggetto di operazione volte ad ostacolare l’identificazione dell’origine illecita derivassero da un reato non colposo e non vi era alcun riferimento alle ipotesi contravvenzionali.
Visto l’ampliamento delle condotte illecite rilevanti, si è reso necessario un adeguamento anche in riferimento della risposta sanzionatoria prevista dall’ordinamento stesso:
- nel caso di ricettazionedi cui all’art. 648 c.p. la pena è la reclusione da uno a quattro anni e multa da 300 € a euro 6.000 € quando il fatto riguarda denaro o beni provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi; inoltre, la pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di attività professionale;
- 2) nel caso di riciclaggiodi cui all’art. 648-bisp. resta ferma la pena da quattro a dodici anni di reclusione e la multa da 5.000 € a 25.000 € in caso di reato (ora anche colposo), come già previsto in precedenza, e con riferimento all’ipotesi contravvenzionale, si rischierà una pena detentiva dai due ai sei anni de una pena pecuniaria da 2.500 € a 12.500 €;
- 3) nel caso di auto-riciclaggiodi cui all’art. 648-ter 1 c.p., confermata la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa da 5.000 € a 25.000 € per l’ipotesi di reato (ora anche colposo), è prevista, inoltre, la pena detentiva da due a sei anni e multa da 2.500 € a 12.500 € quando il fatto riguarda denaro o beni provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.
Occorre rilevare che il nuovo volto dei reati di riciclaggio e antiriciclaggio si rifletterà anche sul Dlgs.8.06.01 231 responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reato, benché non sia prevista una modifica esplicita in tal senso. La Direttiva comunitaria si limita a individuare l’obiettivo da raggiungere, ossia quello di perseguire le Persone giuridiche responsabili dei reati di riciclaggio, lasciando spazi di autonomia al Legislatore nazionale circa gli strumenti da utilizzare.
E’ utile puntualizzare che la disciplina del Dlgs.231/2001 prevede l’ipotesi di cui all’art. 25octies recante ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio secondo cui in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del Codice penale, si applica all’Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
Malgrado la questione riguardi modifiche solo di carattere sostanziale, ne derivano ricadute anche sul piano processuale penale, in particolare in tema di misure cautelari. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, ai fini della legittima applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo è necessario individuare la condotta tipica, se pur non si individuano tutti gli estremi storici e concreti del reato presupposto.
La misura di cui all’art.321 del Codice di procedura penale come noto, trova il suo senso nell’esigenza di impedire che una cosa pertinente ad un reato possa essere utilizzata per aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso e, visto l’ampliamento del numero dei reati presupposto, intervenuto con l’applicazione del Dlgs.4.11.21, verosimilmente, diventerà uno strumento che troverà larga applicazione, nel rispetto dei presupposti legali e ferma la condizione che il Giudice per le indagini preliminari individui il reato presupposto oggetto di addebito, che potrà essere un reato, anche doloso, od una contravvenzione.
In definitiva, il Dlgs. 4.11.21, attuativo Direttiva Ue 2018/1673 si inserisce nel solco di misure, preventive e repressive, utili a contrastare il crimine, che, oramai, ha conquistato spazi di potere non solo nel mondo degli affari illeciti ma anche di quelli leciti,.