Il reato di auto-riciclaggio si configura anche quando la titolarità del profitto muta per l’effetto di un’operazione tracciabile: Sentenza Corte di Cassazione seconda sezione penale n.45397.
La Sentenza chiarisce la fisionomia del reato, introdotto tramite l’art.648ter1 Codice penale. L’operazione da cui è derivata la relativa sentenza riguarda il passaggio di quote tra Società Srl, nel contesto di una interferenza illecita all’interno di una procedura fallimentare. La difesa sosteneva che la cessione delle quote sociali non aveva come scopo la dissimulazione ma quello di realizzare la relativa plusvalenza.
La Cassazione premette che in materia di antiriciclaggio si delinea una condotta dissimulatoria quando, dopo la realizzazione del reato presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche giuridiche, finanziarie o speculative è realizzato attraverso la sua intestazione ad un terzo, sia che sia Persone fisica oppure Società di Persone o Capitali, in quanto, cambiando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca e l’individuazione del successivo trasferimento.
Nel caso in esame, si tratta di passaggio di quote sociali tra Srl (elemento che esclude la collocazione nel perimetro del Diritto penale) relativo ad attività di natura economica o di mera utilizzazione personale, ma il trasferimento ha prodotto un cambiamento oggettivo della titolarità del profitto dell’illecito derivante dal reato presupposto (il valore delle quote della Società cedente, ottenuto attraverso sottostima degli importi)-
Malgrado che la modificazione della titolarità sia avvenuta con un’operazione tracciabile, non viene esclusa, in astratto, la sussistenza del reato, che deve affermarsi anche soltanto sulla base di una condotta che crei intralcio, anche se non definitivo, rispetto all’identificazione della provenienza illecita del bene.