Antiriciclaggio: riciclaggio, le nozioni base

Riteniamo utile riassumere, schematicamente, le definizioni chiave del reato di riciclaggio secondo la Normativa Europea.

  • Direttiva Ue 2018/1673 – trasferimento dei beni.

Costituisce riciclaggio la conversione od il trasferimento di beni nella consapevolezza di provenienza criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta.

  

  • I diritti – occultamento della reale provenienza.

E’ riciclaggio, secondo la Direttiva 2018/1673, l’occultamento della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da attività illecita.

  

  • Acquisto, uso o detenzione dei beni.

Costituisce riciclaggio anche l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa. Gli Stati possono adottare misure per garantire la punibilità anche se l’autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da attività illecita.

  

  • Punita anche l’istigazione.

La Direttiva 2015/849 aggiunge la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti e l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo od il fatto di agevolarne l’esecuzione.

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