Antiriciclaggio: Corte Europea ed autoriciclaggio

In caso di evasione fiscale, l’autore del reato principale può essere incolpato anche per il reato di auto-riciclaggio. Questo principio è stato recentemente sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea confermando, quindi, la legittimità della configurabilità del reato di auto-riciclaggio negli ordinamenti giuridici nei Paesi Ue (sentenza c/790/19 del 2.9.21).

La sentenza stabilisce un principio molto importante nella prevenzione dell’uso del Sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose: la Normativa europea deve essere interpretata in senso non ostativo di una Normativa nazionale che preveda che il reato di riciclaggio di capitali possa essere commesso dallo stesso autore dell’attività criminosa che ha generato i capitali illeciti.

La sentenza nasceva dal caso di un Giudice del rinvio che aveva ritenuto (in una causa penale nel suo Paese) che l’art.1, paragrafo 3, lettera a Direttiva Ue 2015/849 dovesse essere interpretata nel senso che l’autore del reato di riciclaggio di capitali (per sua natura derivante sempre da un reato principale) non poteva essere quello del reato presupposto stesso, in quanto questo varrebbe violare il principio del ne bis in idem. Se fosse passata questa interpretazione non sarebbe più stata legittima in tutti i Paesi Ue l’esistenza del reato di auto-riciclaggio.

Invece la Corte Ue ha ritenuto che la formulazione contenuta nella Normativa antiriciclaggio riguarda la conversione/trasferimento di beni effettuati conoscendo la provenienza illecita, con lo scopo di occultarne l’origine dei beni stessi od aiutando chiunque sia coinvolto in tale attività.

Con questa formulazione si evince che, affinché una persona possa essere ritenuta autrice di riciclaggio di capitali, debba sapere che i beni provengano da un’attività criminosa o da una partecipazione diretta all’attività. Di conseguenza tale requisito consiste unicamente nel richiedere che l’autore del reato di riciclaggio conosca l’origine illecita dei capitali in questione.

Inoltre la Corte di Lussemburgo ha chiarito, allo scopo di garantire il rispetto del principio ne bis in idem, che spetta al giudice della causa principale del merito verificare che i fatti materiali costitutivi del reato principale (l’evasione fiscale) non siano identici a quelli per i quali l’imputato è stato perseguito.

Di conseguenza una violazione del principio del ne bis in idem è esclusa nell’ipotesi in cui venisse verificato che i fatti che hanno dato luogo al procedimento penale, riciclaggio di capitali, non siano identici a quelli costitutivi del reato principale di evasione fiscale.

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