Antiriciclaggio: il Registro delle Imprese

Il Decreto 90/2017 denominato modifica normativa antiriciclaggio prevede l’istituzione di una Sezione del Registro delle Imprese al cui interno devono essere indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di Persone giuridiche e Trust, alimentata dalle comunicazioni obbligatorie da parte dei Soggetti obbligati.

Le modalità relative ai dati ed alle informazioni da fornire sono regolate da Decreto del Ministero Economia e Finanze e prevede che gli Amministratori delle Imprese giuridiche:

  • comunichino al Registro delle Imprese a mezzo comunicazione unica d’impresa i dati e le informazioni relativi alla propria titolarità effettiva per l’iscrizione e la conservazione nella Sezione del Registro;
  • provvedano a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Gli stessi adempimenti sono rivolti anche:

  • ai Fondatori, qualora in vita, oppure a coloro che hanno la rappresentanza ed amministrazione delle Persone giuridiche private;
  • ai Fiduciari di Trust ed Istituti giuridici affini tenuti all’iscrizione nella Sezione speciale dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva del Trust oppure dell’Istituto giuridico affine, e sulle relative variazioni.

Le Imprese di nuova costituzione devono provvedere alla comunicazione entro 30giorni dalla loro costituzione.

Intanto è entrato in vigore il Sistema Ue Boris che consente l’interconnessione dei Registri nazionali dei titolari effettivi. Nel database affluiscono sia il numero di iscrizione nel Registro nazionale sia il numero di registrazione dell’Ente. E’ concessa una deroga di cinque anni agli Stati per l’inserimento di una numerazione che identifichi  Trust o Soggetti affini che non possedessero un numero d’iscrizione nazionale. Il sistema viene alimentato con informazioni minime ma obbligatorie:

  • nominativo,
  • data di nascita,
  • cittadinanza
  • Paese di residenza del titolare effettivo,
  • Natura ed entità del beneficiario.

Queste informazioni saranno implementate con dei dati aggiuntivi (informazioni di contatto) con rispetto delle policy di privacy e degli ordinamenti dei rispettivi Paesi interessati.

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