Dipartimento Legalità
Con la definizione a regime del Registro dei titolari effettivi, l’Amministrazione finanziaria italiana potrà avere a disposizione nuovi strumenti di controllo e verifica utilizzabili anche per fini fiscali. Questo si evince dall’art.9, comma9, Dlgs.231/07 modificato dal Dlgs.90/17 secondo cui i dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività di prevenzione del rischio di riciclaggio (quindi anche quelle contenute nel Registro) possono essere utilizzate per fini fiscali.
La Norma recepisce le previsioni della Direttiva Ue 849/15 che fa rientrare i reati fiscali nella definizione ampia di attività criminose. Sul piano applicativo l’utilizzo diretto ai fini fiscali dei dati/informazioni antiriciclaggio supera la necessità di acquisire nuovamente tali dati mediante attivazione dei poteri tipici dell’accertamento fiscale (Dpr.633/72 e 600/73). Inoltre l’art.34, comma1 Decreto antiriciclaggio aggiunge che i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali.
La norma consente di utilizzare ai fini fiscali anche il patrimonio di informazioni -che l’art.31 Dlgs.231/07 prescrive ai Soggetti obbligati, di conservazione-qualora realizzate, dai Soggetti obbligati stessi del Registro dei Titolari effettivi. Questo sempre al fine di massimizzare lo scambio di informazioni tra le diverse sfere operative, ossia procedimento antiriciclaggio e procedimento amministrativo-tributario.
E’ possibile, pertanto, utilizzare direttamente tutte le informazioni acquisite durante un controllo/ispezione antiriciclaggio, gli approfondimenti investigativi di Segnalazioni di operazioni sospette inviate all’Uif e le informazioni registrate dai Soggetti obbligati-Normativa antiriciclaggio– alla conservazione dei dati e delle informazioni. Tutto questo ai fini fiscali, come dimostrato dagli ultimi sviluppi normativi intervenuti in ambito di antiriciclaggio e lotta all’evasione fiscale.
A questo proposito, si evidenzia il Dlgs.60/18 che ha recepito la Direttiva Dac5 riguardante l’accesso da parte delle Autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. L’art.1 recita che l’Amministrazione finanziaria può avere accesso ai dati/informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, che sono riportati nell’apposita sezione del Registro delle Imprese alla sezione Registro dei Titolari effettivi.
Agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza è consentito, inoltre, l’accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni acquisite in assolvimento all’obbligo di Adeguata verifica della clientela, richiamando in tal senso le modalità ed i poteri previsti dalla normativa antiriciclaggio.