Antiriciclaggio: le linee guida per i commercialisti – (seconda parte)

Dipartimento Legalità

Le nuove Linee guida per la valutazione del rischi, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del Dlgs.231/2007 elaborato dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti (vedasi nostra comunicazione del 26.4.21) mettono in evidenza molte indicazioni ed esemplificazioni per la corretta messa in atto della Legislazione e Regolamentazione antiriciclaggio.

La competenza in termini di regolamento e vigilanza attribuita agli Ordini professionali in materia di antiriciclaggio, è prevista dalla IV Direttiva europea recepita nel nostro Paese attraverso il Dlgs.90/2017. Lo stesso Decreto ha messo a punto una specifica disciplina degli Organismi di auto-regolamentazione, stabilendo che per tali devono intendersi gli Enti esponenziali, rappresentativi di una categoria professionale, comprese le loro articolazioni territoriali ed i Consigli di disciplina cui il vigente ordinamento attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che regolano l’esercizio della professione ed-infine-di irrogazione (attraverso Organi predisposti) delle sanzioni previste per la loro violazione (art.1 comma 2 lettera aa-Dlgs.90/2017).

Si tratta, quindi, degli Ordini professionali nazionali e territoriali e dei Consigli di disciplina che sono chiamati in causa nella qualità di Organi sanzionatori.

Il compito degli Organismi di auto-regolamentazione è disciplinato dall’art.11 Dlgs.90/17 ed il compito degli stessi è quello di supportare gli iscritti nell’applicazione della Normativa antiriciclaggio attraverso delle specifiche tecniche degli obblighi individuati in astratto dal precetto normativo.

Il Documento evidenzia le disposizioni previste dalla Normativa di Settore, in particolare quelle relative all’individuazione del Titolare effettivo con evidenziata l’attestazione del Professionista di aver effettuato gli obblighi di  Adeguata Verifica del cliente. Attestazione che potrà essere comunicato ad altri Professionisti per gli usi consentiti dalla Legge.

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