Antiriciclaggio: appropriazione indebita ed autoriciclaggio

Dipartimento Legalità

            Un Soggetto compie il reato di appropriazione indebita nel momento in cui destina le somme ricevute per l’espletamento delle sue funzioni istituzionali (es. un Amministratore di condomini) ad una finalità diversa da quella per cui sono state conferite.

Di conseguenza, il reato si materializza non solo quando il Soggetto rende proprie le somme stesse, ma anche se le utilizza per saldare i conti di altri Soggetti da lui stesso amministrati (come da sentenza Corte di Cassazione nn. 57383/2018 e 6577/2021).

Tuttavia, il Soggetto può impiegare le somme sottratte utilizzandole in attività economiche/finanziarie. Alla Corte di Cassazione era stato posto il quesito se questa condotta integra anche il reato di auto-riciclaggio aggravato (art.648ter Codice penale)in quanto commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La Corte di Cassazione ha escluso che la condotta in quesito generi questa tipologia di reato (sentenza 7074/2021), nello specifico del caso in oggetto in quella sede.

La Corte di Cassazione, nel motivare la propria sentenza, osserva che il reato di auto-riciclaggio e la relativa condotta dissimulatoria deve intervenire successivamente alla commissione del reato presupposto.

La ratio della Corte di Cassazione è che quando il trasferimento delle somme, sottratte ai Soggetti in questione, a conti altri si genera il reato di appropriazione indebita e, quindi, tale condotta non può essere considerata due volte: una per l’appropriazione indebita ed una per auto-riciclaggio. Per affermare il reato di auto-riciclaggio è necessario dapprima il passaggio di somme da un conto all’altro e, poi, la successiva condotta di trasferimento di somma.

In pratica, se un Soggetto trasferisce le somme sottratte direttamente in altri conti, trattasi di appropriazione indebita, se diversamente le fa transitare prima in un conto intestato a lui, allora si configura anche il reato di auto-riciclaggio.

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