PART TIME E PERMESSI LEGGE 104
INPS accoglie le sentenze di Cassazione
A seguito dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi da parte della Corte di Cassazione che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che, in linea di principio, il diritto ad usufruire dei permessi non è comprimibile, e dei relativi chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha fornito nuove istruzioni per il riconoscimento dei benefici in caso di lavoro a tempo parziale modificando la precedente impostazione rispetto ai part time di tipo verticale o di tipo misto.
Con la circolare 45 del 19/3/2021 ha precisato che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non deve subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
Pertanto, in relazione ai contratti a Part Time, si possono realizzare le seguenti
previsioni:
- PART TIME ORIZZONTALE (orario identico su tutte le giornate di lavoro): In caso di part-time di tipo orizzontale rimangono valide le disposizioni fornite al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018. I tre giorni di permesso non vanno riproporzionati in quanto, relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo
- PART TIME VERTICALE (lavoro distribuito su alcuni giorni alla settimana) e PART TIME MISTO (orario diverso in base alle giornate) con orario complessivo fino al 50%: rimangono valide le disposizioni fornite al citato paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018 ovvero:
ORARIO MEDIO SETTIMANALE TEORICAMENTE ESEGUIBILE DAL LAVORATORE PART-TIME
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NUMERO MEDIO DEI GIORNI (O TURNI) LAVORATIVI SETTIMANALI PREVISTI PER IL TEMPO PIENOx 3 (giorni di permesso teorici) - PART TIME VERTICALE (lavoro distribuito su alcuni giorni alla settimana) e PART TIME MISTO (orario diverso in base alle giornate) con orario complessivo a partire dal 51%: verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.
25 APRILE:
POSSIBILITÀ DI OPTARE FRA PAGAMENTO E RECUPERO
Il 25 aprile coincide con la domenica per cui, a norma del CCNL, si potrà optare fra compenso aggiuntivo o una giornata di permesso retribuito.
- COMPENSO AGGIUNTIVO: l’opzione compenso aggiuntivo verrà caricata per default per cui gli interessati non debbono fare nulla;
- GIORNATA DI PERMESSO RETRIBUITO: L’opzione per aggiungere ai propri giustificativi una ulteriore giornata di permesso retribuito andrà esercitata tramite la procedura HR-ACCESS successivamente al 25 aprile. Le modalità operative per esercitare l’opzione saranno oggetto di una informazione aziendale dettagliata. La giornata di permesso aggiuntivo sarà utilizzabile entro il 31.12.2021.
Parma, 21 aprile 2021